Vediamo quali sono, come si calcolano e come si
indicano nella dichiarazione dei redditi le spese sanitarie per persone
disabili che possono andare dall’acquisto di medicinali,
all’assistenza, accompagno, visite, acquisto di mezzi di locomozione,
eliminazione barriere architettoniche e simili per fornire qualche chiarimento
in più alle domande che giungono su altri articoli, fornendo una sintesi del
quadro di riferimento e delle modalità di indicazione nella dichiarazione dei
redditi sia che si tratti di modello 730 sia di modello unico PF.
Tabella di sintesi: spese sanitarie detraibili nel 730 per i
disabili
- Spese
sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3 del 730 2017): si
deve sempre considerare quanto descritto nell’articolo guida relativo alle
spese sanitarie ossia i requisiti ed i limiti/franchigie da rispettare.
- Spese
per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4): anche
qui vi ricordo che potete consultare gratuitamente gli articoli di
approfondimento dedicato all detrazione fiscale per l’acquisto di auto per
disabili. L’articolo da modo di approfondire sia l’agevolazione
sull’imposta diretta Irpef sia sull’imposta indiretta IVA (al 4%).
- Premi
pagate per polizze assicurative che coprono il rischio delle
persone con disabilità grave (Rigo E8/E10, cod. 38)
- Spese
mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità.
A titolo di esempio possono essere accompagni, assistenza infermieristica,
(Rigo E25 del 730 2017)
- Acquisto
medicinali: con o senza prescrizione a seconda della tipologia e
sempre nel rispetto dei requisiti descritti nell’articolo dedicato alla
detrazione fiscale dell’acquisto dei medicinali. Vi anticipo che sono
molto i medicinali e comprendono anche quelli omeopatici che stanno
andando molto in voga questi anni.
- Acquisto
dispositivi medici: Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche
per urine, padelle ecc..) nel rispetto delle altre caratteristiche e
requisiti che trovate descritti nell’articolo dedicato alla detrazione
fiscale dei dispositivi medici. Sono compresi anche per esempi letti
speciali o ari artificiali.
- Detrazione
per spese di mantenimento del cane guida: anche come per le altre
voci precedenti potete consultare articoli di approfondimento per lo
sfruttamento e come comportarsi in pratica per fruire dell’agevolazione.
In questo specifico caso servirà il Certificato di invalidità che
attesti la condizione di non vedente rilasciato da una commissione medica
pubblica anche se è possibile anche procedere con
autocertificazione.
- Eliminazione
di barriere architettoniche.
Nel seguito trovate per ogni categoria alcuni chiarimenti
preliminari che possono esservi utili per definire il perimetro di applicazione
dell’agevolazione.
Premessa: il 730 precompilato
Se avete utilizzato come modalità di pagamento lo scontrino
parlante vi dovreste in teoria già trovare nella dichiarazione gli
importi sostenuti nel corso dell’anno oggetto di dichiarazione in quanto sono
dati che sono confluiti al momento dell’acquisto nell’anagrafe tributaria.
Proprio in questi giorni l’agenzia delle entrate sta elaborando le risultanze
di tutti le altre spese tracciate (assicurazioni, canoni di locazione, redditi
lavoro dipendente, ecc). Dovreste quindi solo fare attenzione a verificare che
quadrino con le vostre risultanze e gli scontrini che vi sarete conservati nel
corso dell’anno. Rispetto gli step per la generazione della dichiarazione
potete approfondire l’argomento successivamente alla lettura di questo leggendo
la Guida
alla compilazione del 730
Dove indicare le spese nella dichiarazione dei redditi 730?
Rigo E25 – Spese mediche e di assistenza specifica per le
persone con disabilità: indicare l’importo delle spese mediche generiche e di
quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità
indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di
accompagnamento.
Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del
rigo E3 della sezione I di questo quadro.
Qualora utilizzate il modello Unico la numerazione dei righi
è la stessa. Esiste tra i due modelli una stretta connessione anche
rispetto alla numerazione delle righe e questo è fatto per agevolare la
compilazione da parte degli operatori di settore.
Quali sono le spese di assistenza sanitaria
Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con
disabilità sono quelle relative a:
- assistenza
infermieristica e riabilitativa;
- personale
in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di
base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato
all’assistenza diretta della persona;
- personale
di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale
con la qualifica di educatore professionale;
- personale
qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia
occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure
professionali sopraelencate sono deducibili dal reddito imponibile Irpef anche
senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal
documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione
resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E
del 1° giugno 2012).
Vi ricordo sempre la sostanziale differenza tra deduzione
(dal reddito imponibile) e detrazione (direttamente dall’imposta).
Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto
di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma
solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza
specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata
dall’istituto.
Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate
da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino
parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei
prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del
farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del
destinatario.
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i
seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:
- coniuge;
- figli,
compresi quelli adottivi
- discendenti
dei figli;
- genitori
(compresi quelli adottivi);
- generi
e nuore;
- suoceri
e suocere;
- fratelli
e sorelle (anche unilaterali);
- nonni
e nonne.
Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per
protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento,
locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici
volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dalle persone
con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.
Rigo E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità:
indicare l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità
e, in particolare:
- per
i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e
sollevamento;
- per
i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e
l’integrazione.
Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta
sull’intero importo.
Quanto vale la detrazione dalle tasse o imposte (si chiamano
imposte in questo caso)
Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che
causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e
determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali
motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai
sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche
pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro,
di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n.
915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con
disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione
medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso
è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri
competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.
Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche
con un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui
sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica
del documento di identità del sotto- scrittore).
Fattispecie di spese per disabili: altri casi
Tra le spese sanitarie rientrano le:
- spese
per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla
locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali
ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la
detrazione sull’intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese
sostenute per:
- l’acquisto
di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il
contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della
colonna vertebrale;
- le
spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona
con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che
le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto
trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una
detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- l’acquisto
di arti artificiali per la deambulazione;
- la
trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la
costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere
architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l’installazione
e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.
Per quello che concerne le barriere architettoniche vi
segnalo l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla detrazione
fiscale delle barriere architettoniche nel 730
Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese
solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire
anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per le spese
sostenute per inter- venti finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche (righi da E41 a E53)
- spese
per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di
handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992.
Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un
modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese
per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità
con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione
sull’intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto
di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma
1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione
delle sud- dette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
Spese mezzi di locomozione e veicoli per disabili
Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare
dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai
sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti
che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche
tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche
pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di
lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi
anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e
dei sordi, individuati dalla legge 26 maggio 1970, n. 381.
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere
dall’adattamento, anche:
- ai soggetti
con handicap psichico o mentale per
cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
- agli
invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- ai
soggetti affetti da pluriamputazioni.
Handicap Grave
Per fruire della detrazione è necessario un handicap
grave, così come definito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992,
derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della
deambulazione.
La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione
per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992.
Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di
attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per
l’accertamento dell’invalidità civile.
Per le persone con disabilità che non risultano
contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di
deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono
ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la
difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli
arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita
indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di
invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie
che comportano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui
valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata
dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva
attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla
Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la
copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta
Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione
comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8
della L. n. 449 del 1997. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche
quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla
commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285.
Costi di adattamento veicoli alle necessità del disabile
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al
sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare
dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici
periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, rientrano:
- pedana
sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo
a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio
sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco
ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile
scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nel-
l’abitacolo della persona con disabilità;
- sistema
di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello
scorrevole.
Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli
necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione
potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento
funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i
soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono
as- soggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai
sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la
documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al mo-
mento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli
uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei
modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto
notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può
non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o
impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti
accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di
invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo
dell’invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone
con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal
possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con
disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione
di:
- motocarrozzette: veicoli
a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al
massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di
idonea carrozzeria (lett. b) – art. 53);
- motoveicoli
per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso
quello del conducente (lett. c) – art. 53);
- motoveicoli
per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni
e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo (lett. f) – art. 53).
Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
- autovetture: veicoli
destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti
compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
- autoveicoli
per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a
batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54,
lett. c));
- autoveicoli
per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a
tale scopo (art. 54, lett. f));
- autocaravan: veicoli
aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere
adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso
il conducente (art. 54, lett. m))
Detrazione fiscale autoveicoli per disabili
Vi segnalo poi l’articolo dedicato alla detrazione
fiscale per l’acquisto di autoveicoli per disabili dove troverete
anche le altre agevolazioni fiscali introdotte dal legislatore non solo ai fini
Irpef ma anche ai fini Iva. A tal fine puoi leggere anche l’articolo di
approfondimento dedicato all’Iva
agevolata al 4% per l’acquisto di auto da parte di disabili (gratuitamente).
Documenti di prassi collegata
Disabili
e detrazioni fiscali per i familiari: quando spettano e quale documentazione è
obbligatoria
Celiachia: Nuova detrazione 2018
La novità per il 2018 è l’introduzione della detrazione
fiscale sugli Alimenti per celiaci ai fini Irpef nella misura del 19%. Nel
seguito la guida gratuita che vi spiega come prenderla e come risparmiare
sulle tasse
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