CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
La nuova tabella fa
riferimento, secondo i criteri della normativa vigente, all’incidenza delle
infermità sulla capacità lavorativa esprimendo il pregiudizio percentuale che
su di essa comporta ciascuna menomazione anatomo-funzionale. La tabella prevede
sia infermità cui è attribuita una percentuale "fissa", sia infermità
per le quali l’invalidità è riferita a una o più fasce successive di dieci
punti percentuali, individuate secondo classi funzionali definite in base a
criteri di evidenza clinica. Per alcune infermità sistemiche o con possibili
complicanze a carico di molteplici organi e apparati, che mal si prestano ad
una esauriente distinzione in classi funzionali, si è scelto di accorpare più
fasce di invalidità in una sola voce tabellare, indicando un range superiore ai
10 punti percentuali e specificando criteri e modalità di valutazione in
rapporto a natura e gravità delle complicanze. Per le infermità non tabellate
si procede alla valutazione del danno in via analogica indiretta, o per
equivalenza, con riferimento ad infermità analoghe tabellate e di pari gravità.
La struttura tabellare proposta, prevedendo per una medesima infermità fasce
successive di invalidità correlate a crescente compromissione funzionale,
esclude, di regola, il ricorso a valutazioni con criterio analogico
proporzionale, riservato alle infermità che risultino tabellate ma con diversa
gravità.
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