lunedì 8 ottobre 2012

Modifica disciplina collocamento obbligatorio-legge 68/99

Si ricorda che il comma 27 dell’art.4 della legge n.92/2012 ha modificato l’art.4 comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , stabilendo che il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.”
Nel secondo periodo ,invece ,si prevede:”Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore».
In riferimento alla suddetta modifica , si segnala che la lettera l) del comma 1 dell’art.46 bis della legge di conversione del decreto sviluppo dispone :”All’articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,».
Pertanto dalla data d’entrata in vigore dellla legge di conversione in esame ,il secondo periodo del citato art.4 comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,risulta formulato come segue: “Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge,i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,., i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore».

Dunque in materia di diritto al lavoro dei disabili, si interviene sulle categorie escluse dalla base di computo, inserendovi anche lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata sino a 6 mesi

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