Congedo parentale, maternità, paternità, misure per vittime di violenza di genere: tutte le misure del decreto conciliazione vita lavoro approvato definitivamente.
Congedo parentale fino a 12 anni di vita del bambino,
estensione a tutti i lavoratori della possibilità di utilizzo di questi congedi
su base oraria, congedo di maternità più flessibile, potenziamento congedo
di paternità, novità sul telelavoro,
congedo per donne vittime di violenza di genere:
sono le principali misure previste dal decreto attuativo del Jobs Actsulla conciliazione vita lavoro,
approvato in via definitiva dal Cdm dell’11 giugno. Attenzione:la
maggioranza delle misure previste (ad esempio, quelle sui congedi parentali)
sono valide in via sperimentale per il solo 2015,
per essere evetualmente prorogate saranno necessari nuovi provvedimenti,
completi di copertura finanziaria. Fatte queste premesse, riepiloghiamo
brevemente le misure previste dal decreto conciliazione vita lavoro, che attua i commi
8 e 9 dell’articolo 1 della legge delega di Rifoma del Lavoro, (il Jobs Act),
legge 183/2014.
=> Conciliazione vita lavoro: il bluff delle nuove
tutele
Congedo parentale
E’ uno dei capitoli su cui si concentrano i maggiori
cambiamenti. Innanzitutto, i genitori possono chiedere il congedo
parentale per i primi 12 anni di vita del figlio, non più solo per i
primi otto. Il congedo parentale prevede una retribuzione al 30% dello
stipendio, può arrivare complessivamente a dieci mesi cumulando i periodi presi
dai due genitori (oppure 11 nel caso in cui il padre prenda almeno tre mesi).
La modifica è contenuta nell‘articolo
7 del decreto, lettera a.
Passa da otto a dodici anni di vita del figlio anche il congedo
dei genitori di bambini portatori di handicap che può durare fino a tre anni
(compresi i dieci mesi ordinari).
Modifiche anche in materia di retribuzione (pari al 30% dello stipendio), che è
dovuta se il congedo è goduto entro i primi sei anni di vita del figlio, con un
raddoppio del precedente termine di tre anni.
Estesa a tutti i lavoratori la possibilità di richiedere il congedo
parentale a ore, anche se il contratto collettivo non lo
prevede. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà
dell’orario medio giornaliero del mese precedente a quello di inizio del
congedo parentale. Non si può cumulare il congedo a ore con permessi o riposi.
La comunicazione all’azienda va effettuata con un preavviso non
inferiore a cinque giorni (prima, il minimo era fissato a 15 giorni) indicando
l’inizio e la fine del periodo di congedo. Se il congedo parentale è su base
oraria, il preavviso minimo è invece di due giorni.
=> Congedo parentale fino a 12 anni nel Jobs Act
Maternità
In caso di nascita prematura, la
lavoratrice può aggiungere i giorni di maternità non goduti prima del parto a
quelli successivi alla nascita, anche se la somma totale supera i cinque mesi
(prima invece questo tetto non era superabile). E’ possibile sospendere la
maternità nei primi tre mesi successivi al parto in caso di ricovero
del neonato in
una struttura pubblica o privata, una sola volta per ogni figlio, presentando
apposita certificazione medica che attesti la compatibilità dello stato di
salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
La lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità anche se durante il congedo intervienelicenziamento per giusta causa (prima, il diritto
all’indennità era garantito solo in caso di cessaizone attività o scadenza del
contratto).
Nessun preavviso per la lavoratrice che si dimette nel periodo
in cui è tutelata dal licenziamento (il primo anno di vita del bambino), stesso
discorso per il padre che prende il congedo di maternità al posto della madre
(nei casi in cui è previsto, quindi grave malattia o decesso).
In materia di congedo di paternità al posto della madre c’è l’estensione
anche ai casi in cui la madre, o il padre, o entrambi, siano lavoratori
autonomi. Infine, il congedo per i periodi di residenza all’estero in caso di adozioni
internazionali può
essere preso dal padre anche se la madre non è una lavoratrice.
Infine, novità per lavoratrici autonome e libere professioniste.
Le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS prendono
l’indennità anche se le aziende non hanno versato i contributi previdenziali.
E’ istituita una Gestione Separata INPS per le lavoratrici autonome che
scelgono l’adozione internazionale e non hanno altre forme di previdenza
obbligatorie, che versa un’indennità per i primi cinque mesi di ingresso del
minore in famiglia (ci vorrà apposito decreto ministeriale). Le libere
professioniste precepiscono l’indennità di maternità, anche in caso di adozione
o affidamento, con le stesse regole previste per le lavoratrici dipendenti
(prima c’erano invece paletti diversi).
=> Conciliazione lavoro-famiglia: maternità più
flessibile
Telelavoro
Qui in pratica c’è una facilitazione per i datori di lavoro che
utilizzano il telelavoro per andare incontro alle esigenze di
conciliazione vita lavoro, escludono i lavoratori ammessi al telelavoro dai
limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti per l’applicazioni di
particolari mormative e istituti. Anche questa è una norma non vicnolata alla
sperimentazione 2015, ma definitiva.
Donne vittima di violenza di genere
Previsto un congedo di tre mesi per le donne
vittime di violenza di genere che
seguono specifici percorsi di protezione. Questo congedo è utilizzabile dalle
lavoratrici del pubblico e del privato, con l’esclusione del lavoro domestico.
Per le collaborazioni coordinate e continuative, c’è il diritto alla sopensione
del contratto, sempre per un massimo di tre mesi, nel periodo del percorso di
protezione.
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