Certificato medico privo delle cd. spuntature non rende improcedibile la domanda. Non necessaria la formalistica compilazione dei moduli Inps (Cass. 24896/2019)
La domanda finalizzata al conseguimento delle prestazioni
per invalidità civile, cecità civile e sordità civile viene azionata mediante
l’invio telematico del certificato medico[1] all’Inps
competente.
Sommario
Il certificato medico introduttivo[2], nella
parte finale contiene una serie di indicazioni di carattere sanitario che il
curante deve scegliere al fine di indicare quale sia la sua valutazione
medicolegale.
In particolare si chiede al medico di certificare che la
persona si trova in uno desi seguenti stati:
a) Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto di un
accompagnatore;
b) Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
c) Affetta da malattia neoplastica in atto;
d) Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2017;
e) Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per se o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio;
f) Affetta da patologia di competenza ANFFAS.
b) Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
c) Affetta da malattia neoplastica in atto;
d) Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2017;
e) Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per se o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio;
f) Affetta da patologia di competenza ANFFAS.
Con specifico riferimento alla domanda il curante dovrà
segnalare che la certificazione viene rilasciata ai fini della domanda di
invalidità, cecità, sordità, sordocecità (Legge
24 giugno 2010, n. 107), handicap o disabilità.
La certificazione medica viene successivamente abbinata, in
via telematica alla domanda amministrativa.
Gli elementi e le considerazioni sin qui riportati non
rivestono carattere di mera elencazione di stati bensì il quadro di partenza di
tutte quelle valutazioni che hanno portato l’Inps[3] a fornire
una iniziale interpretazione sfavorevole circa l’idoneità della certificazione
medica introduttiva modificata successivamente dalla cassazione[4].
La domanda giudiziale
In sede di domanda giudiziale l’Inps ha sempre attuato
un modus operandi tale che prevedeva la sollevazione di
eccezione per non proponibilità della stessa sulla scorta delle indicazioni
fornite dalla direzione generale dell’istituto circa la non idoneità della
domanda amministrativa corredata da certificazione medica negativa o inidonea.
Per certificazione medica negativa o inidonea devono
intendersi quei certificati che risultano carenti della spunta con le
indicazioni “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di
un accompagnatore” oppure “persona che necessita di assistenza continua non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
In buona sostanza, secondo l’interpretazione dell’istituto
la carenza delle indicazioni circa le infermità del richiedente producevano
effetto di decadenza della domanda amministrativa e quindi di quella
giudiziale.
Con le recenti sentenze della cassazione in precedenza
richiamate sono stati affermati alcuni importanti princìpi circa la correttezza
della domanda amministrativa ovvero se l’inidoneità del certificato medico
rilasciato su modulo Inps possa equipararsi alla mancata presentazione della
domanda amministrativa con la conseguente improcedibilità del ricordo
giudiziario di cui all’art. 443 del c.p.c.
Con la sentenza 25804/2019 la cassazione precisa che la mancata
spuntatura di una delle ipotesi presenti sul certificato medico Inps[5] non
sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda
amministrativa in base alle vigenti norme.
La Corte aggiunge che la certificazione medica carente delle
c.d. spuntature non determina l’improcedibilità della domanda poiché non si
rende necessaria la “formalistica” compilazione dei moduli Inps così come
l’assenza di formule sacramentali non è necessaria per integrare il requisito
della presentazione della domanda. E ancora afferma “L’Inps, pertanto, non può
incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità
della domanda”.
Dello stesso tenore anche la sentenza 24896/2019 (testo
in calce) dove si afferma che[6] il requisito di
proponibilità della domanda di accertamento delle condizioni sanitarie per
ottenere l’indennità di accompagnamento è soddisfatto dalla presentazione della
domanda di invalidità civile, con allegata la certificazione medica attestante
la natura delle infermità.
E ancora la Corte afferma che la domanda di invalidità
civile corredata da certificato medico negativo non esime la Commissione Medica
dal dare corso all’accertamento delle reali condizioni di salute dell’istante e
dalla verifica, con esito favorevole o sfavorevole dell’assicurato, in
contrasto con quanto asseverato dal medico curante.
“A parere della Corte l’Inps attuerebbe di fatto una
limitazione del diritto di azione dell’aspirante al riconoscimento del
beneficio assistenziale[7]”.
La favorevole interpretazione della cassazione rispetto a
vari punti dell’articolata tesi difensiva Inps ha costretto l’istituto a
rivedere la propria interpretazione fornendo nuove indicazioni ai difensori
d’ufficio[8] i quali non dovranno più sollevare eccezione di
improponibilità della domanda in presenza di certificato medico Inps
negativo o inidoneo.
1 Modello C
2 All’invio del certificato medico introduttivo segue
l’abbinamento della domanda amministrativa, elemento conclusivo della fase
amministrativa iniziale.
3 Cfr. con messaggi 16.7.2015 n. 4818 e 8.3.2019 n. 968.
4 Cfr. Cass. 14.10.2019 n. 25804 e 4.10.2019 n. 24896.
5 Qui riferite alla indennità di accompagnamento.
6 Cfr. p. 15 sentenza 24896/2019.
7 Cfr. p. 21 sentenza 24896/2019.
8 Cfr. messaggio 25.10.2019 n. 3883.
La domanda finalizzata al
conseguimento delle prestazioni per invalidità civile, cecità civile e sordità
civile viene azionata mediante l’invio telematico del certificato medico[1] all’Inps
competente.
Sommario
Il certificato medico
Il certificato medico
introduttivo[2], nella parte finale contiene una serie di indicazioni di carattere
sanitario che il curante deve scegliere al fine di indicare quale sia la sua
valutazione medicolegale.
In particolare si chiede
al medico di certificare che la persona si trova in uno desi seguenti stati:
a) Impossibilitata a
deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
b) Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
c) Affetta da malattia neoplastica in atto;
d) Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2017;
e) Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per se o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio;
f) Affetta da patologia di competenza ANFFAS.
b) Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
c) Affetta da malattia neoplastica in atto;
d) Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2017;
e) Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per se o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio;
f) Affetta da patologia di competenza ANFFAS.
Con specifico riferimento
alla domanda il curante dovrà segnalare che la certificazione viene rilasciata
ai fini della domanda di invalidità, cecità, sordità, sordocecità (Legge 24 giugno 2010, n. 107), handicap o
disabilità.
La certificazione medica
viene successivamente abbinata, in via telematica alla domanda amministrativa.
Gli elementi e le
considerazioni sin qui riportati non rivestono carattere di mera elencazione di
stati bensì il quadro di partenza di tutte quelle valutazioni che hanno portato
l’Inps[3] a fornire una iniziale interpretazione sfavorevole circa l’idoneità
della certificazione medica introduttiva modificata successivamente dalla
cassazione[4].
In sede di domanda
giudiziale l’Inps ha sempre attuato un modus operandi tale che
prevedeva la sollevazione di eccezione per non proponibilità della stessa sulla
scorta delle indicazioni fornite dalla direzione generale dell’istituto circa
la non idoneità della domanda amministrativa corredata da certificazione medica
negativa o inidonea.
Per certificazione medica
negativa o inidonea devono intendersi quei certificati che risultano carenti
della spunta con le indicazioni “persona impossibilitata a deambulare senza
l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “persona che necessita di
assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita”.
In buona sostanza,
secondo l’interpretazione dell’istituto la carenza delle indicazioni circa le
infermità del richiedente producevano effetto di decadenza della domanda
amministrativa e quindi di quella giudiziale.
Con le recenti sentenze
della cassazione in precedenza richiamate sono stati affermati alcuni
importanti princìpi circa la correttezza della domanda amministrativa ovvero se
l’inidoneità del certificato medico rilasciato su modulo Inps possa equipararsi
alla mancata presentazione della domanda amministrativa con la conseguente
improcedibilità del ricordo giudiziario di cui all’art. 443 del c.p.c.
Con la sentenza
25804/2019 la cassazione precisa che la mancata spuntatura di una delle ipotesi
presenti sul certificato medico Inps[5] non sembra affatto
costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alle
vigenti norme.
La Corte aggiunge che la
certificazione medica carente delle c.d. spuntature non determina
l’improcedibilità della domanda poiché non si rende necessaria la
“formalistica” compilazione dei moduli Inps così come l’assenza di formule
sacramentali non è necessaria per integrare il requisito della presentazione
della domanda. E ancora afferma “L’Inps, pertanto, non può incidere, con la
predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità della domanda”.
Dello stesso tenore anche
la sentenza 24896/2019 (testo in calce) dove si afferma
che[6] il requisito di proponibilità della domanda di accertamento delle
condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento è soddisfatto
dalla presentazione della domanda di invalidità civile, con allegata la certificazione
medica attestante la natura delle infermità.
E ancora la Corte afferma
che la domanda di invalidità civile corredata da certificato medico negativo
non esime la Commissione Medica dal dare corso all’accertamento delle reali
condizioni di salute dell’istante e dalla verifica, con esito favorevole o
sfavorevole dell’assicurato, in contrasto con quanto asseverato dal medico
curante.
“A parere della Corte
l’Inps attuerebbe di fatto una limitazione del diritto di azione dell’aspirante
al riconoscimento del beneficio assistenziale[7]”.
Conclusioni
La favorevole
interpretazione della cassazione rispetto a vari punti dell’articolata tesi
difensiva Inps ha costretto l’istituto a rivedere la propria interpretazione
fornendo nuove indicazioni ai difensori d’ufficio[8] i quali non
dovranno più sollevare eccezione di improponibilità della domanda in
presenza di certificato medico Inps negativo o inidoneo.
1 Modello C
2 All’invio del
certificato medico introduttivo segue l’abbinamento della domanda
amministrativa, elemento conclusivo della fase amministrativa iniziale.
3 Cfr. con messaggi
16.7.2015 n. 4818 e 8.3.2019 n. 968.
4 Cfr. Cass. 14.10.2019
n. 25804 e 4.10.2019 n. 24896.
5 Qui riferite alla
indennità di accompagnamento.
6 Cfr. p. 15 sentenza
24896/2019.
7 Cfr. p. 21 sentenza
24896/2019.
8 Cfr. messaggio 25.10.2019 n. 3883.
PER SAPERNE DI PIU',CLICCA QUI
Nessun commento:
Posta un commento