venerdì 6 dicembre 2019

Indennità di accompagnamento: effetti dell'incompleta compilazione della domanda


Certificato medico privo delle cd. spuntature non rende improcedibile la domanda. Non necessaria la formalistica compilazione dei moduli Inps (Cass. 24896/2019)

La domanda finalizzata al conseguimento delle prestazioni per invalidità civile, cecità civile e sordità civile viene azionata mediante l’invio telematico del certificato medico[1] all’Inps competente.
Sommario
Il certificato medico
Il certificato medico introduttivo[2], nella parte finale contiene una serie di indicazioni di carattere sanitario che il curante deve scegliere al fine di indicare quale sia la sua valutazione medicolegale.
In particolare si chiede al medico di certificare che la persona si trova in uno desi seguenti stati:
a) Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
b) Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
c) Affetta da malattia neoplastica in atto;
d) Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2017;
e) Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per se o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio;
f) Affetta da patologia di competenza ANFFAS.
Con specifico riferimento alla domanda il curante dovrà segnalare che la certificazione viene rilasciata ai fini della domanda di invalidità, cecità, sordità, sordocecità (Legge 24 giugno 2010, n. 107), handicap o disabilità.
La certificazione medica viene successivamente abbinata, in via telematica alla domanda amministrativa.
Gli elementi e le considerazioni sin qui riportati non rivestono carattere di mera elencazione di stati bensì il quadro di partenza di tutte quelle valutazioni che hanno portato l’Inps[3] a fornire una iniziale interpretazione sfavorevole circa l’idoneità della certificazione medica introduttiva modificata successivamente dalla cassazione[4].
La domanda giudiziale
In sede di domanda giudiziale l’Inps ha sempre attuato un modus operandi tale che prevedeva la sollevazione di eccezione per non proponibilità della stessa sulla scorta delle indicazioni fornite dalla direzione generale dell’istituto circa la non idoneità della domanda amministrativa corredata da certificazione medica negativa o inidonea.
Per certificazione medica negativa o inidonea devono intendersi quei certificati che risultano carenti della spunta con le indicazioni “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
In buona sostanza, secondo l’interpretazione dell’istituto la carenza delle indicazioni circa le infermità del richiedente producevano effetto di decadenza della domanda amministrativa e quindi di quella giudiziale.
Con le recenti sentenze della cassazione in precedenza richiamate sono stati affermati alcuni importanti princìpi circa la correttezza della domanda amministrativa ovvero se l’inidoneità del certificato medico rilasciato su modulo Inps possa equipararsi alla mancata presentazione della domanda amministrativa con la conseguente improcedibilità del ricordo giudiziario di cui all’art. 443 del c.p.c.
Con la sentenza 25804/2019 la cassazione precisa che la mancata spuntatura di una delle ipotesi presenti sul certificato medico Inps[5] non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alle vigenti norme.
La Corte aggiunge che la certificazione medica carente delle c.d. spuntature non determina l’improcedibilità della domanda poiché non si rende necessaria la “formalistica” compilazione dei moduli Inps così come l’assenza di formule sacramentali non è necessaria per integrare il requisito della presentazione della domanda. E ancora afferma “L’Inps, pertanto, non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità della domanda”.
Dello stesso tenore anche la sentenza 24896/2019 (testo in calce) dove si afferma che[6] il requisito di proponibilità della domanda di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento è soddisfatto dalla presentazione della domanda di invalidità civile, con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità.
E ancora la Corte afferma che la domanda di invalidità civile corredata da certificato medico negativo non esime la Commissione Medica dal dare corso all’accertamento delle reali condizioni di salute dell’istante e dalla verifica, con esito favorevole o sfavorevole dell’assicurato, in contrasto con quanto asseverato dal medico curante.
“A parere della Corte l’Inps attuerebbe di fatto una limitazione del diritto di azione dell’aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale[7]”.
Conclusioni
La favorevole interpretazione della cassazione rispetto a vari punti dell’articolata tesi difensiva Inps ha costretto l’istituto a rivedere la propria interpretazione fornendo nuove indicazioni ai difensori d’ufficio[8] i quali non dovranno più sollevare eccezione di improponibilità della domanda in presenza di certificato medico Inps negativo o inidoneo.

1 Modello C
2 All’invio del certificato medico introduttivo segue l’abbinamento della domanda amministrativa, elemento conclusivo della fase amministrativa iniziale.
3 Cfr. con messaggi 16.7.2015 n. 4818 e 8.3.2019 n. 968.
4 Cfr. Cass. 14.10.2019 n. 25804 e 4.10.2019 n. 24896.
5 Qui riferite alla indennità di accompagnamento.
6 Cfr. p. 15 sentenza 24896/2019.
7 Cfr. p. 21 sentenza 24896/2019.
La domanda finalizzata al conseguimento delle prestazioni per invalidità civile, cecità civile e sordità civile viene azionata mediante l’invio telematico del certificato medico[1] all’Inps competente.
Sommario
·         Il certificato medico
·         La domanda giudiziale
·         Conclusioni
Il certificato medico
Il certificato medico introduttivo[2], nella parte finale contiene una serie di indicazioni di carattere sanitario che il curante deve scegliere al fine di indicare quale sia la sua valutazione medicolegale.
In particolare si chiede al medico di certificare che la persona si trova in uno desi seguenti stati:
a) Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
b) Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
c) Affetta da malattia neoplastica in atto;
d) Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 2 agosto 2017;
e) Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per se o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio;
f) Affetta da patologia di competenza ANFFAS.
Con specifico riferimento alla domanda il curante dovrà segnalare che la certificazione viene rilasciata ai fini della domanda di invalidità, cecità, sordità, sordocecità (Legge 24 giugno 2010, n. 107), handicap o disabilità.
La certificazione medica viene successivamente abbinata, in via telematica alla domanda amministrativa.
Gli elementi e le considerazioni sin qui riportati non rivestono carattere di mera elencazione di stati bensì il quadro di partenza di tutte quelle valutazioni che hanno portato l’Inps[3] a fornire una iniziale interpretazione sfavorevole circa l’idoneità della certificazione medica introduttiva modificata successivamente dalla cassazione[4].

La domanda giudiziale
In sede di domanda giudiziale l’Inps ha sempre attuato un modus operandi tale che prevedeva la sollevazione di eccezione per non proponibilità della stessa sulla scorta delle indicazioni fornite dalla direzione generale dell’istituto circa la non idoneità della domanda amministrativa corredata da certificazione medica negativa o inidonea.
Per certificazione medica negativa o inidonea devono intendersi quei certificati che risultano carenti della spunta con le indicazioni “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
In buona sostanza, secondo l’interpretazione dell’istituto la carenza delle indicazioni circa le infermità del richiedente producevano effetto di decadenza della domanda amministrativa e quindi di quella giudiziale.
Con le recenti sentenze della cassazione in precedenza richiamate sono stati affermati alcuni importanti princìpi circa la correttezza della domanda amministrativa ovvero se l’inidoneità del certificato medico rilasciato su modulo Inps possa equipararsi alla mancata presentazione della domanda amministrativa con la conseguente improcedibilità del ricordo giudiziario di cui all’art. 443 del c.p.c.
Con la sentenza 25804/2019 la cassazione precisa che la mancata spuntatura di una delle ipotesi presenti sul certificato medico Inps[5] non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alle vigenti norme.
La Corte aggiunge che la certificazione medica carente delle c.d. spuntature non determina l’improcedibilità della domanda poiché non si rende necessaria la “formalistica” compilazione dei moduli Inps così come l’assenza di formule sacramentali non è necessaria per integrare il requisito della presentazione della domanda. E ancora afferma “L’Inps, pertanto, non può incidere, con la predisposizione di particolari moduli, sulla procedibilità della domanda”.
Dello stesso tenore anche la sentenza 24896/2019 (testo in calce) dove si afferma che[6] il requisito di proponibilità della domanda di accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere l’indennità di accompagnamento è soddisfatto dalla presentazione della domanda di invalidità civile, con allegata la certificazione medica attestante la natura delle infermità.
E ancora la Corte afferma che la domanda di invalidità civile corredata da certificato medico negativo non esime la Commissione Medica dal dare corso all’accertamento delle reali condizioni di salute dell’istante e dalla verifica, con esito favorevole o sfavorevole dell’assicurato, in contrasto con quanto asseverato dal medico curante.
“A parere della Corte l’Inps attuerebbe di fatto una limitazione del diritto di azione dell’aspirante al riconoscimento del beneficio assistenziale[7]”.
Conclusioni
La favorevole interpretazione della cassazione rispetto a vari punti dell’articolata tesi difensiva Inps ha costretto l’istituto a rivedere la propria interpretazione fornendo nuove indicazioni ai difensori d’ufficio[8] i quali non dovranno più sollevare eccezione di improponibilità della domanda in presenza di certificato medico Inps negativo o inidoneo.


1 Modello C
2 All’invio del certificato medico introduttivo segue l’abbinamento della domanda amministrativa, elemento conclusivo della fase amministrativa iniziale.
3 Cfr. con messaggi 16.7.2015 n. 4818 e 8.3.2019 n. 968.
4 Cfr. Cass. 14.10.2019 n. 25804 e 4.10.2019 n. 24896.
5 Qui riferite alla indennità di accompagnamento.
6 Cfr. p. 15 sentenza 24896/2019.
7 Cfr. p. 21 sentenza 24896/2019.

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