L'ultima versione del documento era stata pubblicata a gennaio del 2017
Dopo la Guida alle agevolazioni fiscali specifica per le spese sanitarie diffusa a giugno di quest’anno, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità, aggiornando l’ultima versione della stessa Guida, risalente al gennaio 2017.
La Guida è suddivisa in due macro categorie principali, “agevolazioni per il settore auto” e “altre agevolazioni”, all’interno della quale sono raccolte le detrazioni per i figli a carico, le indicazioni relative a spese sanitarie e mezzi di ausilio, la detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti, l’IVA ridotta per l’acquisto di ausili tecnici e informatici, la detrazione per le polizze assicurative, l’imposta agevolata su successioni e donazioni, le agevolazioni specifiche per i non vedenti e quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Riepiloghiamo di seguito le agevolazioni spettanti a tutti i cittadini italiani cui sia stata riconosciuta una disabilità, evidenziando le variazioni apportate dall’aggiornamento 2019 della Guida.
LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli: autovetture, autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo (destinati al trasporto di cose e persone con massimo 9 posti, 4 posti in caso di motoveicoli), autoveicoli e motoveicoli specifici, autocaravan e motocarrozzette. Non è invece agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri che possono essere condotti senza patente.
IN COSA CONSISTONO - A seconda del tipo di invalidità e del livello di gravità è possibile avere diritto a:
- detrazione, una volta ogni quattro anni, IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto (su una spesa massima di 18.075, 99 euro); la suddetta detrazione spetta anche per le spese di riparazione del mezzo nei 4 anni successivi all'acquisto, esclusa l'ordinaria manutenzione;
- IVA agevolata al 4% sull'acquisto di autovetture con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, in caso di motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se il motore è diesel;
- esenzione dal pagamento del bollo auto con gli stessi limiti di cilindrata previsti per l'agevolazione IVA;
- esenzione dell'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, esclusi i veicoli di non vedenti e sordi.
- detrazione, una volta ogni quattro anni, IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto (su una spesa massima di 18.075, 99 euro); la suddetta detrazione spetta anche per le spese di riparazione del mezzo nei 4 anni successivi all'acquisto, esclusa l'ordinaria manutenzione;
- IVA agevolata al 4% sull'acquisto di autovetture con cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, in caso di motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se il motore è diesel;
- esenzione dal pagamento del bollo auto con gli stessi limiti di cilindrata previsti per l'agevolazione IVA;
- esenzione dell'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, esclusi i veicoli di non vedenti e sordi.
CHI NE HA DIRITTO - Possono usufruirne non vedenti e sordi, disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento, disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni e disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento veicoli obbligatorio o meno), precisa la Guida, è strettamente necessario che dai verbali di invalidità e handicap risulti l'espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.
La tabella seguente riepiloga, nel dettaglio, tutti i benefici corrispondenti a ciascuna dicitura inserita all'interno del verbale.
REQUISITO MEDICO LEGALE
|
BENEFICIO
| VERBALE |
---|---|---|
invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 - art. 381)
non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996)
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contrassegno invalidi
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invalidità civile / handicap / disabilità / cecità / sordità
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handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997) | benefici per veicoli con adattamento | handicap |
handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000) | benefici per veicoli con adattamento | invalidità civile |
invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000) | benefici per veicoli con adattamento | invalidità civile / handicap / disabilità |
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000) | benefici per veicoli con adattamento | invalidità civile / handicap / disabilità / cecità |
sordità (art. 50 della legge 342/2000) | benefici per veicoli con adattamento | sordità |
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, oppure non superiore a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore ai 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile. Per il raggiungimento dei limiti di reddito non vanno computati i redditi esenti come pensioni sociali, indennità e pensioni d'invalidità.
Attenzione però, in qualsiasi caso le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
LE DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO
Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico, si legge nel capitolo dedicato, ha diritto a una detrazione dall'IRPEF il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo, diminuendo proporzionalmente all'aumentare del reddito fino ad annullarsi al superamento della soglia di 95.000 euro, che aumenta di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
La detrazione di base per figli a carico è attualmente pari a 1.220 euro per il figlio di età inferiore a 3 anni e 950 euro per figlio di età pari o superiore a 3 anni. Se i figli a carico sono più di 3 nello stesso nucleo familiare gli importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio. In caso di figlio con handicap riconosciuto ai sensi della Legge 104/92, si ha diritto all'ulteriore importo di 400 euro.
La tabella di seguito riepiloga schematicamente tutti gli importi.
LE DETRAZIONI BASE PER I FIGLI A CARICO
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figlio di età inferiore a 3 anni | 1.220 euro | |
figlio di età pari o superiore a 3 anni | 950 euro | |
figlio portatore di handicap | età inferiore a 3 anni | 1.620 euro |
età pari o superiore a 3 anni | 1.350 euro | |
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo |
LE SPESE SANITARIE E I MEZZI DI AUSILIO
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile le spese mediche generiche (come tutte quelle per prestazioni di un medico generico o l'acquisto di medicinali) e le spese di assistenza specifica.LE SPESE SANITARIE E I MEZZI DI AUSILIO
Rientrano in questa seconda categoria le spese sostenute per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale e le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale.
Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Per determinate spese sanitarie, per esempio analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e per l'acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta, invece, la detrazione dall'IRPEF del 19% per le spese eccedenti l'importo di 129,11 euro. Fanno eccezione, e sono quindi ammesse integralmente alla detrazione del 19%, alcune spese per: trasporto in ambulanza del disabile, trasporto del disabile effettuato da Onlus con rilascio di fattura, l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione, la costruzione di rampe per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adattamento dell'ascensore per l'accoglimento di una carrozzella e l'installazione di servoscala casalinghi, l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autonomia, l'acquisto di componenti meccaniche, elettroniche o informatiche per cucine volte a migliorarne il controllo da parte dei disabili e i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
La detrazione del 19% sull'intero costo sostenuto è prevista anche per le spese di interpretariato sostenute dai sordi, purché, ancora una volta, si possiedano le certificazioni discali rilasciate dai fornitori dei servizi stessi.
LA DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Sono detraibili dall’IRPEF, sempre nella misura del 19%, anche le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” (attestata da certificazione medica) del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro, compreso quello derivante da fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo (solo relativamente all'importo imputabile all'assistenza), da una cooperativa di servizi o da un'agenzia interinale, sempre a fronte di documentazione dettagliata sulle caratteristiche del servizio.
L’IVA RIDOTTA PER L’ACQUISTO DI AUSILI TECNICI E INFORMATICI
L'aliquota agevolata al 4%, già vista per il settore auto, si applica anche all'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili, come per esempio servoscala e altri mezzi simili, poltrone elettriche e interventi di abbattimento delle barriere architettoniche casalinghe.
L'agevolazione dell'IVA al 4% si aggiunge alla detrazione IRPEF del 19% anche per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap come, per esempio, modem, fax, computer, telefoni, ecc.
LE ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI
Ai non vedenti spetta la detrazione IRPEF del 19% del totale delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida (una volta ogni quattro anni) e una detrazione forfettaria per il mantenimento del cane stesso di 1.000 euro, senza necessità di attestazioni della spesa sostenuta, nei limiti di spesa di 510.000 euro per il 2020 e 290.000 per il 2021.
Viene, inoltre, applicata l'IVA agevolata al 4% sull'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati all'utilizzo da parte di non vedenti o ipovedenti.
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione IRPEF pari al 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2019, o del 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi) e i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.
LA DETRAZIONE PER LE POLIZZE ASSICURATIVE
In generale, spiega la Guida, sono detraibili dall’IRPEF, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.
L’importo complessivamente detraibile è pari a:
- 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente;
- 750 euro per le polizze assicurative a tutela delle persone con disabilità grave che coprono il rischio di morte;
- 1.291,14 euro per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
- 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente;
- 750 euro per le polizze assicurative a tutela delle persone con disabilità grave che coprono il rischio di morte;
- 1.291,14 euro per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
L’IMPOSTA AGEVOLATA SU SUCCESSIONI E DONAZIONI
In termini di determinazione dell'imposta da versare in caso di eredità o donazioni, la normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della Legge 104/92. In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.
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