L’Agenzia delle Entrate
chiarisce: basta l'indennità di accompagnamento per beneficiare delle
agevolazioni Iva per l'auto
L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulle agevolazioni
riconosciute ai disabili gravi
In particolare, riferendosi
alle auto
per disabili, l’Agenzia chiarisce con la risposta all’interpello n. 79 del 27 febbraio 2020 che le
agevolazioni IVA disabili per l’acquisto dell’auto sono riconosciute a chi
percepisce l’indennità di accompagnamento, anche qualora il verbale
dell’Inps disponga in senso contrario.
Per accedere all’agevolazione
IVA per l’acquisto di veicoli – cioè all’aliquota ridotta del 4% – è
necessario che la commissione medica Inps attesti il possesso dei requisiti, ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del DL n. 5/2012.
Pur riconoscendo la disabilità
grave – articolo 3, comma 3 della legge
104 – non sono rari i casi in cui il verbale della commissione
medica Inps non riconosca il possesso dei requisiti richiesti e preveda
espressamente che “l’interessato non possiede alcun requisito di cui
all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”.
Per l’Agenzia delle Entrate
l’accertamento sul possesso dei requisiti richiesti per l’applicazione dell’IVA
al 4% non è necessario nel caso in cui al disabile sia stata già riconosciuta
l’invalidità civile e, di conseguenza, l’assegno
di accompagnamento Inps.
Quindi non è necessario
procedere con l’accertamento formale dell’handicap qualora sia stata già
riconosciuta un’invalidità che comporta gravi o ridotte limitazioni alla
capacità di deambulazione.
Per beneficiare delle agevolazioni
fiscali riconosciute a soggetti con disabilità, sono necessari:
- verbale di accertamento emesso dalla
Commissione, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di
grave disabilità, derivante da disabilità psichica;
- certificato di attribuzione
dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n.
18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione per l’accertamento
dell’invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (oggi
emesso dall’INPS in base all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102).
Per le altre categorie di
disabili beneficiari dell’IVA ridotta per l’acquisto dell’auto “è
possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da
parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 ,
qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità
da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la
commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra
e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che
l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla
capacità di deambulazione.”
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