
In Italia la disciplina in tema di abbattimento delle
barriere architettoniche per i portatori di handicap negli edifici privati è
dettata dalla legge n.13/1989, la quale prevede che gli inquilini con handicap
hanno diritto di chiedere e ottenere l’abbattimento delle barriere
architettoniche presenti nell’edificio ma, tuttavia, non esiste alcun obbligo,
per il condominio, di partecipare alle spese per realizzare tali opere.
Tutte le innovazioni che abbiano ad oggetto
l’abbattimento delle barriere architettoniche così come la realizzazione di
percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione per
favorire la mobilità dei ciechi nel condominio devono essere deliberate
dall’assemblea condominiale, in prima o in seconda convocazione, con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del
valore dell’edificio.
Nel caso in cui l’assemblea
non assuma tali delibere, o non lo faccia entro tre mesi dalla richiesta
scritta, i portatori di handicap, o chi ne esercita la tutela o
la potestà, possono installare, a proprie spese, servoscala o comunque
tutte le strutture mobili e facilmente rimovibili e possono, addirittura,
modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, per agevolare l’accesso agli
edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
I condomini diversamente abili hanno, pertanto, un
importante strumento dalla loro parte: quello di realizzare innovazioni
all’immobile anche in difetto di apposita delibera assembleare.
Un vero e proprio obbligo di dotazione, invece, esiste
negli edifici costruiti a partire dal 1989, per i corrimano laterali nei vani
scala. Pertanto se l’edificio è stato costruito prima del 1989 il condominio ha
l’obbligo di installare questi presidi e la relativa spesa dovrà essere
suddivisa tra tutti i condomini. Se è stato costruito, invece, dopo questa data
si dà per scontato la loro presenza.
La legge prevede, oltre alla presenza dei corrimano, una
serie di ulteriori obblighi per garantire la sicurezza dei condomini, con
particolare riguardo per le persone diversamente abili, come, ad esempio, il
parapetto.
I corrimano devono essere fatti di materiali resistenti,
non taglienti e di facile presa e devono essere installati su entrambi i lati
del vano scale ed, infine, deve trovarsi ad un’altezza compresa tra i 90cm ed
1mt.
Il parapetto invece deve avere un’altezza minima di 1mt e
non dev’essere attraversabile da una sfera di diametro di 10cm.
La mancata installazione di questi strumenti esporrebbe
il condominio a tutte le responsabilità derivanti dall’assenza di queste
strutture, tra tutte, sarebbe costretto a risarcire il danno in caso qualcuno
si faccia male proprio perché non c’erano i corrimano.
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