sabato 18 gennaio 2020

Malattie cardiache e dell’apparato uditivo: riconoscimento invalidità



Abbiamo due possibili casi da valutare per vedere quali benefici si ottengono in base alle patologie ammesse come invalidati nella tabella INPS che oggi ho visionato.
Mia moglie ha dovuto fare intervento cardiochirurgico per un grave aneurisma sulla Orta  con sostituzione della valvola Aortica(con valvola biologica)  ed innesto della protesi aortica, ed ora a distanza di 11 anni ci sono problemi di aritmia  che sono in fase di valutazione.
Io nel 2008  ho subito incidente stradale tamponamento con una perdita totale dell’udito sull’orecchio sinistro e grave perdita anche sul destro.
Al momento nessuna richiesta di assegni di invalidità o altri benefici è stata mai richiesta.
Come si può procedere per valutare nel dettaglio i due casi e con quali costi?
In merito alle patologie della moglie del lettore, le tabelle Inps in merito all’invalidità al lavoro prevedono:
  • per aritmie gravi: invalidità dal 71 all’80%;
  • per aritmie gravissime: invalidità dall’81 al 100%
In merito all’invalidità civile, è prevista l’invalidità del 100% per aritmie gravi con pacemaker non applicabile e del 25% per cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi.
In merito alle patologie dell’apparato cardiocircolatorio, di seguito l’elenco completo con le percentuali d’invalidità, ad esclusione delle aritmie già elencate:
  • coronaropatia grave: invalidità dal 71 all’80%;
  • coronaropatia gravissima sino a allettamento o s. ipocinetica da scompenso cardiaco cronico terminale: invalidità dall’81 al 100%;
  • miocardiopatie con insufficienza cardiaca grave: : invalidità dal 71 all’80%;
  • miocardiopatie con insufficienza cardiaca gravissima sino a allettamento o s. ipocinetica da scompenso cardiaco cronico terminale: invalidità dall’81 al 100%;
  • trapianto cardiaco complicato: invalidità dal 61 al 100%;
  • valvulopatie di grado severo: invalidità dal 71 all’80%;
  • valvulopatie di grado severo scompensate: invalidità dall’81 al 100%;
  • difetto interatriale(dia) – stadio IV- dia di grado severo. gravi esiti di chiusura di dia. Inoperabile: invalidità dal 71 al 100%;
  • difetto interventricolare(div) stadio IV: invalidità dal 71 all’80%;
  • difetto interventricolare (div) stadio V: invalidità dall’81 al 100%;
  • pervietà del dotto arterioso stadio IV: invalidità dal 71 all’80%;
  • pervietà del dotto arterioso stadio V: invalidità dall’81 al 100%;
  • pericardite cronica o esiti di pericardite cronica – stadio IV: invalidità dal 71 all’80%;
  • pericardite cronica o esiti di pericardite cronica – stadio V: invalidità dall’81 al 100%;
  • cardiopatia ipertensiva con impegno cardiaco di grado severo: invalidità dal 71 all’80%;
  • cardiopatia ipertensiva scompensata: invalidità dall’81 al 100%;
  • trapianto di cuore e polmoni complicato: le complicanze vanno valutate come descritto nei relativi capitoli. la percentuale ottenuta va considerata in concorrenza con la valutazione di base del trapianto cuore -polmoni: invalidità dal 71 al 100%;
  • aneurisma dell’aorta toracica o addominale – stadio V: invalidità dal 71 all’80%;
  • arteriopatia ostruttiva cronica periferica con ischemia cronica e dolore a riposo con lesioni trofiche: invalidità dal 71 all’80%;
  • arteriopatia ostruttiva cronica periferica con ischemia cronica e dolore a riposo con lesioni trofiche estese o gangrena: invalidità dall’81 al 100%.
Di seguito, la tabella completa delle percentuali riconosciute d’invalidità civile per patologie dell’apparato cardiocircolatorio:
Apparato cardiocircolatorio
Patologia
%

Invalidità minima
%

Invalidità

Massima
%

Invalidità

Fissa
ANGINA PECTORIS STABILE
60
ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE
100
CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI
25
CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI PROTESI
35
STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA)
71
80
STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II CLASSE NYHA)
50
STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III CLASSE NYHA)
75
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE NYHA)
21
30
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CLASSE NYHA)
41
50
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVE (III CLASSE NYHA)
71
80
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)
100
CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)
11
20
CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA)
41
50
CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA)
71
80
CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)
100
STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE NYHA)
31
40
CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA FISSA
31
40
CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISIOLOGICHE
21
30
TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE
71
80
In merito al caso del lettore, perdita dell’udito totale in un orecchio e riduzione grave nell’altro orecchio, l’invalidità varia a seconda della specifica valutazione medica, dal 21 all’80%, come può osservare dalla presente tabella:
APPARATO UDITIVO
min.
max.
fisso
ACUFENI PERMANENTI O SUB CONTINUI DI FORTE INTENSITÀ E INSORTI DA PIÙ DI TRE ANNI
2
LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA
21
LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA
13
PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE A 275 dB SULL’ORECCHIO MIGLIORE
65
PERDITE UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275 dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA) (*)
5
RECRUITMENT BILATERALE STRUMENTALMENTE ACCERTATO
0
SOGLIA UDITIVA A FORTE PENDENZA BILATERALE CON DIFFERENZA DI SOGLIA SUPERIORE A 40 dB FRA DUE FREQUENZE CONTIGUE
5
SORDOMUTISMO O SORDITÀ PRELINGUALE DA PERDITA UDITIVA GRAVE BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE
80
STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
16
STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
11
TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
30
TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
15
OTITE CRONICA BILATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE
20
OTITE CRONICA MONOLATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA PERSISTENTE
10
STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO
11
STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO UDITIVO ESTERNO
7
Bisogna comunque osservare se dalle lesioni ed infermità riportate derivano ulteriori patologie ad apparati differenti, come ad esempio l’apparato vestibolare.
Il mio consiglio è quello di rivolgervi a degli specialisti di fiducia, che dopo aver disposto gli accertamenti necessari e gli esami del caso saranno in grado di redigere il cosiddetto certificato medico introduttivo e di valutare il grado d’invalidità civile riscontrato, e la presenza di eventuali handicap.
Una volta redatto il certificato da parte del medico, è possibile, tramite patronato o direttamente tramite sito web dell’Inps, presentare domanda d’invalidità (il servizio online è accessibile se si dispone del Pin dell’Inps- può essere richiesto direttamente allo sportello della sede Inps territoriale- oppure dell’identità digitale Spid o della carta nazionale dei servizi), indicando il protocollo del certificato emesso.
A seguito della presentazione della domanda, è fissato un appuntamento presso l’apposita commissione medica per la valutazione dell’invalidità civile e di eventuali handicap.
Il riconoscimento dell’invalidità in misura superiore al 74% può dar luogo alla liquidazione della pensione d’invalidità civile, se non si superano determinati limiti di reddito annui (4.926,35 euro per il 2020). Se l’invalidità riconosciuta è del 100%, si può ottenere la pensione d’inabilità civile, il cui importo è identico (286,81 euro al mese per il 2020) ma le cui soglie limite di reddito sono più elevate, pari a 16.982,49 euro annui per il 2020.
Il riconoscimento di un handicap in situazione di gravità può invece dar luogo ad importanti benefici lavorativi, come il diritto ai permessi mensili retribuiti.
L’intera operazione non comporta alcun costo, salvo l’onorario dello specialista prescelto ed i ticket/fatture per accertamenti ed esami, a seconda della struttura e del regime di convenzione.
Il mio consiglio è quello di farsi affiancare costantemente dal medico specialista o dal medico curante, comunque da un medico di fiducia che abbia ben presente le patologie nel dettaglio, e di farsi da questi accompagnare alla visita medica.
I costi inerenti le visite, gli esami, l’assistenza innanzi la commissione medica variano e sono stabiliti dal medico stesso o dalla struttura presso cui opera; non esiste un tariffario “universale”.
In merito all’invalidità lavorativa, che è valutata in modo maggiormente specifico, basato su attitudini/mansioni svolte, per poter esporre un quadro della situazione è necessario conoscere nel dettaglio la carriera lavorativa, le gestioni di previdenza d’iscrizione, l’anzianità contributiva. Le possibilità, difatti, variano notevolmente a seconda della categoria di appartenenza e delle gestioni previdenziali, così come variano i parametri di valutazione dell’invalidità al lavoro, da non confondere con la riduzione della capacità lavorativa che deve riscontrarsi ai fini dell’invalidità civile, normalmente generica.
In base alla gestione d’iscrizione è possibile ottenere, ad esempio, l’assegno ordinario d’invalidità (per invalidità al lavoro superiore ai 2/3), la pensione d’inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro, per gli iscritti presso le gestioni Inps dipendenti pubblici, oppure un assegno d’invalidità specifico (personale di volo, trasporti, iscritti presso le casse professionali…)
La richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile, e di eventuali handicap, ad ogni modo, resta un fondamentale primo passo da eseguire, anche nel caso in cui le prestazioni conseguenti non possano essere ottenute per motivi reddituali o per altre ragioni.
Vero è che la valutazione delle più specifiche varie tipologie d’invalidità al lavoro prescinde dalla valutazione relativa all’invalidità civile, ma è anche vero che la commissione medica deputata alla valutazione dell’invalidità al lavoro/specifica normalmente tiene conto dell’anamnesi redatta in merito.
Attenzione: non sono soltanto i dati anamnestici ad essere rilevanti ai fini della valutazione, ma anche le condizioni risultanti dall’esame obiettivo.
Faccio di seguito un esempio, sulla base di un verbale recentemente rilasciato a un cliente dello studio, con una casistica similare a quella  esposta dal lettore in merito alla moglie:
Dati anamnestici: IPERTENSIONE ARTERIOSA, GLAUCOMA IN TRATTAMENTO, SOSTITUZIONE VALVOLA AORTICA E ANEURISMA AORTA ASCENDENTE OPERATO. OSTEOPOROSI.
Esame obiettivo: BUONE CONDIZIONI GENERALI, COLLABORANTE, DEAMBULAZIONE AUTONOMA
All’interessato è stata riconosciuta la sola invalidità civile del 50%, e nessun handicap, quindi di fatto non ha conseguito particolari vantaggi dalla valutazione. Non era però stato accompagnato da alcun medico di fiducia alla visita, che potesse illustrare nel dettaglio le problematiche dell’interessato. Inoltre, il medico curante stesso aveva specificato “buone condizioni generali” nella certificazione introduttiva.
Avverso il verbale della commissione medica è comunque possibile presentare ricorso innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione. Prima di effettuare il ricorso è necessario un accertamento tecnico preventivo da parte di un consulente tecnico, . In sostanza, il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio (CTU), le cui conclusioni possono essere omologate o contestate dalle parti, con l’apertura del contenzioso vero e proprio.
Salvo il costo del contributo unificato, quantificare preventivamente le spese è impossibile, in quanto non esistono dei tariffari ai quali consulenti ed avvocati devono fare riferimento. Proprio per questo motivo, è importante “prevenire” il contenzioso, affidandosi a uno specialista di fiducia, che saprà guidarvi in modo corretto in base alle condizioni fisiche e personali ed illustrare agli specialisti Asl/ Inps la gravità della situazione.
Articolo tratto da una consulenza resa dalla dottoressa Noemi Secci, consulente del lavoro
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