Abbiamo due possibili casi da valutare per vedere quali
benefici si ottengono in base alle patologie ammesse come invalidati nella
tabella INPS che oggi ho visionato.
Mia moglie ha dovuto fare intervento cardiochirurgico per
un grave aneurisma sulla Orta con sostituzione della valvola Aortica(con
valvola biologica) ed innesto della protesi aortica, ed ora a distanza di
11 anni ci sono problemi di aritmia che sono in fase di valutazione.
Io nel 2008 ho subito incidente stradale
tamponamento con una perdita totale dell’udito sull’orecchio sinistro e grave
perdita anche sul destro.
Al momento nessuna richiesta di assegni di invalidità o
altri benefici è stata mai richiesta.
Come si può procedere per valutare nel dettaglio i due
casi e con quali costi?
In merito alle patologie della moglie del lettore, le
tabelle Inps in merito all’invalidità al lavoro prevedono:
- per
aritmie gravi: invalidità dal 71 all’80%;
- per
aritmie gravissime: invalidità dall’81 al 100%
In merito all’invalidità civile, è prevista l’invalidità
del 100% per aritmie gravi con pacemaker non applicabile e del 25% per
cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi.
In merito alle patologie dell’apparato cardiocircolatorio,
di seguito l’elenco completo con le percentuali d’invalidità, ad esclusione
delle aritmie già elencate:
- coronaropatia
grave: invalidità dal 71 all’80%;
- coronaropatia
gravissima sino a allettamento o s. ipocinetica da scompenso cardiaco
cronico terminale: invalidità dall’81 al 100%;
- miocardiopatie
con insufficienza cardiaca grave: : invalidità dal 71 all’80%;
- miocardiopatie
con insufficienza cardiaca gravissima sino a allettamento o s. ipocinetica
da scompenso cardiaco cronico terminale: invalidità dall’81 al 100%;
- trapianto
cardiaco complicato: invalidità dal 61 al 100%;
- valvulopatie
di grado severo: invalidità dal 71 all’80%;
- valvulopatie
di grado severo scompensate: invalidità dall’81 al 100%;
- difetto
interatriale(dia) – stadio IV- dia di grado severo. gravi esiti di
chiusura di dia. Inoperabile: invalidità dal 71 al 100%;
- difetto
interventricolare(div) stadio IV: invalidità dal 71 all’80%;
- difetto
interventricolare (div) stadio V: invalidità dall’81 al 100%;
- pervietà
del dotto arterioso stadio IV: invalidità dal 71 all’80%;
- pervietà
del dotto arterioso stadio V: invalidità dall’81 al 100%;
- pericardite
cronica o esiti di pericardite cronica – stadio IV: invalidità dal 71
all’80%;
- pericardite
cronica o esiti di pericardite cronica – stadio V: invalidità dall’81 al
100%;
- cardiopatia
ipertensiva con impegno cardiaco di grado severo: invalidità dal 71
all’80%;
- cardiopatia
ipertensiva scompensata: invalidità dall’81 al 100%;
- trapianto
di cuore e polmoni complicato: le complicanze vanno valutate come
descritto nei relativi capitoli. la percentuale ottenuta va considerata in
concorrenza con la valutazione di base del trapianto cuore -polmoni:
invalidità dal 71 al 100%;
- aneurisma
dell’aorta toracica o addominale – stadio V: invalidità dal 71 all’80%;
- arteriopatia
ostruttiva cronica periferica con ischemia cronica e dolore a riposo con
lesioni trofiche: invalidità dal 71 all’80%;
- arteriopatia
ostruttiva cronica periferica con ischemia cronica e dolore a riposo con
lesioni trofiche estese o gangrena: invalidità dall’81 al 100%.
Di seguito, la tabella completa delle percentuali
riconosciute d’invalidità civile per patologie dell’apparato
cardiocircolatorio:
Apparato cardiocircolatorio
|
|||
Patologia
|
%
Invalidità minima |
%
Invalidità Massima |
%
Invalidità Fissa |
ANGINA PECTORIS STABILE
|
–
|
–
|
60
|
ARITMIE GRAVI PACE-MAKER NON APPLICABILE
|
–
|
–
|
100
|
CARDIOPATIA VALVOLARE AORTICA CON APPLICAZIONE DI
PROTESI
|
–
|
–
|
25
|
CARDIOPATIA VALVOLARE NON AORTICA CON APPLICAZIONE DI
PROTESI
|
–
|
–
|
35
|
STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE GRAVE (III CLASSE NYHA)
|
71
|
80
|
–
|
STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA MODERATA (II
CLASSE NYHA)
|
–
|
–
|
50
|
STENOSI O COARTAZIONE AORTICA CONGENITA SERRATA (III
CLASSE NYHA)
|
–
|
–
|
75
|
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA
LIEVE (I CLASSE NYHA)
|
21
|
30
|
–
|
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA
MODERATA (II CLASSE NYHA)
|
41
|
50
|
–
|
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA
GRAVE (III CLASSE NYHA)
|
71
|
80
|
–
|
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA
GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)
|
–
|
–
|
100
|
CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA)
|
11
|
20
|
–
|
CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA)
|
41
|
50
|
–
|
CORONAROPATIA GRAVE (III CLASSE NYHA)
|
71
|
80
|
–
|
CORONAROPATIA GRAVISSIMA (IV CLASSE NYHA)
|
–
|
–
|
100
|
STENOSI CONGENITA DELLA POLMONARE MODERATA (II CLASSE
NYHA)
|
31
|
40
|
–
|
CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA
FISSA
|
31
|
40
|
–
|
CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI PACE-MAKER A FREQUENZA
VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISIOLOGICHE
|
21
|
30
|
–
|
TRAPIANTO CARDIACO IN ASSENZA DI COMPLICANZE
|
71
|
80
|
In merito al caso del lettore, perdita dell’udito totale in
un orecchio e riduzione grave nell’altro orecchio, l’invalidità varia a seconda
della specifica valutazione medica, dal 21 all’80%, come può osservare dalla
presente tabella:
APPARATO UDITIVO
|
min.
|
max.
|
fisso
|
ACUFENI PERMANENTI O SUB CONTINUI DI FORTE INTENSITÀ E
INSORTI DA PIÙ DI TRE ANNI
|
–
|
–
|
2
|
LESIONE DEI DUE PADIGLIONI AURICOLARI CHE RENDE
INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA
|
–
|
–
|
21
|
LESIONE DI UN PADIGLIONE AURICOLARE CHE RENDE
INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO NECESSARIA
|
–
|
–
|
13
|
PERDITA UDITIVA BILATERALE SUPERIORE A 275 dB
SULL’ORECCHIO MIGLIORE
|
–
|
–
|
65
|
PERDITE UDITIVE MONO E BILATERALI PARI O INFERIORI A 275
dB (PUNTEGGIO DA 0 A 59 COME DA TABELLA ALLEGATA) (*)
|
–
|
–
|
5
|
RECRUITMENT BILATERALE STRUMENTALMENTE ACCERTATO
|
–
|
–
|
0
|
SOGLIA UDITIVA A FORTE PENDENZA BILATERALE CON DIFFERENZA
DI SOGLIA SUPERIORE A 40 dB FRA DUE FREQUENZE CONTIGUE
|
–
|
–
|
5
|
SORDOMUTISMO O SORDITÀ PRELINGUALE DA PERDITA UDITIVA
GRAVE BILATERALE CON EVIDENTI FONOLOGOPATIE AUDIOGENE
|
–
|
–
|
80
|
STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO
UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA
LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
|
–
|
–
|
16
|
STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO
UDITIVO ESTERNO CHE RENDE INAPPLICABILE LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA
LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
|
–
|
–
|
11
|
TIMPANOPATIA CRONICA BILATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE LA
PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
|
–
|
–
|
30
|
TIMPANOPATIA CRONICA MONOLATERALE CHE RENDE INAPPLICABILE
LA PROTESI ACUSTICA QUANDO RICHIESTA LA PROTESIZZAZIONE PER VIA AEREA
|
–
|
–
|
15
|
OTITE CRONICA BILATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA
PERSISTENTE
|
–
|
–
|
20
|
OTITE CRONICA MONOLATERALE A TIMPANO APERTO CON OTORREA
PERSISTENTE
|
–
|
–
|
10
|
STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE BILATERALE DEL CONDOTTO
UDITIVO ESTERNO
|
–
|
–
|
11
|
STENOSI SERRATA IRREVERSIBILE MONOLATERALE DEL CONDOTTO
UDITIVO ESTERNO
|
–
|
–
|
7
|
Bisogna comunque osservare se dalle lesioni ed infermità
riportate derivano ulteriori patologie ad apparati differenti, come ad esempio
l’apparato vestibolare.
Il mio consiglio è quello di rivolgervi a degli specialisti
di fiducia, che dopo aver disposto gli accertamenti necessari e gli esami del
caso saranno in grado di redigere il cosiddetto certificato medico introduttivo
e di valutare il grado d’invalidità civile riscontrato, e la presenza di
eventuali handicap.
Una volta redatto il certificato da parte del medico, è
possibile, tramite patronato o direttamente tramite sito web dell’Inps,
presentare domanda d’invalidità (il servizio online è accessibile se si dispone
del Pin dell’Inps- può essere richiesto direttamente allo sportello della sede
Inps territoriale- oppure dell’identità digitale Spid o della carta nazionale
dei servizi), indicando il protocollo del certificato emesso.
A seguito della presentazione della domanda, è fissato un
appuntamento presso l’apposita commissione medica per la valutazione
dell’invalidità civile e di eventuali handicap.
Il riconoscimento dell’invalidità in misura superiore al 74%
può dar luogo alla liquidazione della pensione d’invalidità civile, se non si
superano determinati limiti di reddito annui (4.926,35 euro per il 2020). Se
l’invalidità riconosciuta è del 100%, si può ottenere la pensione d’inabilità
civile, il cui importo è identico (286,81 euro al mese per il 2020) ma le cui
soglie limite di reddito sono più elevate, pari a 16.982,49 euro annui per il
2020.
Il riconoscimento di un handicap in situazione di gravità
può invece dar luogo ad importanti benefici lavorativi, come il diritto ai permessi
mensili retribuiti.
L’intera operazione non comporta alcun costo, salvo
l’onorario dello specialista prescelto ed i ticket/fatture per accertamenti ed
esami, a seconda della struttura e del regime di convenzione.
Il mio consiglio è quello di farsi affiancare costantemente
dal medico specialista o dal medico curante, comunque da un medico di fiducia
che abbia ben presente le patologie nel dettaglio, e di farsi da questi
accompagnare alla visita medica.
I costi inerenti le visite, gli esami, l’assistenza innanzi
la commissione medica variano e sono stabiliti dal medico stesso o dalla
struttura presso cui opera; non esiste un tariffario “universale”.
In merito all’invalidità lavorativa, che è valutata in modo
maggiormente specifico, basato su attitudini/mansioni svolte, per poter esporre
un quadro della situazione è necessario conoscere nel dettaglio la carriera
lavorativa, le gestioni di previdenza d’iscrizione, l’anzianità contributiva.
Le possibilità, difatti, variano notevolmente a seconda della categoria di
appartenenza e delle gestioni previdenziali, così come variano i parametri di
valutazione dell’invalidità al lavoro, da non confondere con la riduzione della
capacità lavorativa che deve riscontrarsi ai fini dell’invalidità civile,
normalmente generica.
In base alla gestione d’iscrizione è possibile ottenere, ad
esempio, l’assegno ordinario d’invalidità (per invalidità al lavoro superiore
ai 2/3), la pensione d’inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro, per gli
iscritti presso le gestioni Inps dipendenti pubblici, oppure un assegno
d’invalidità specifico (personale di volo, trasporti, iscritti presso le casse
professionali…)
La richiesta di riconoscimento dell’invalidità civile, e di
eventuali handicap, ad ogni modo, resta un fondamentale primo passo da
eseguire, anche nel caso in cui le prestazioni conseguenti non possano essere
ottenute per motivi reddituali o per altre ragioni.
Vero è che la valutazione delle più specifiche varie
tipologie d’invalidità al lavoro prescinde dalla valutazione relativa
all’invalidità civile, ma è anche vero che la commissione medica deputata alla
valutazione dell’invalidità al lavoro/specifica normalmente tiene conto
dell’anamnesi redatta in merito.
Attenzione: non sono soltanto i dati anamnestici ad essere
rilevanti ai fini della valutazione, ma anche le condizioni risultanti
dall’esame obiettivo.
Faccio di seguito un esempio, sulla base di un verbale
recentemente rilasciato a un cliente dello studio, con una casistica similare a
quella esposta dal lettore in merito alla moglie:
Dati anamnestici: IPERTENSIONE ARTERIOSA, GLAUCOMA IN
TRATTAMENTO, SOSTITUZIONE VALVOLA AORTICA E ANEURISMA AORTA ASCENDENTE OPERATO.
OSTEOPOROSI.
Esame obiettivo: BUONE CONDIZIONI GENERALI, COLLABORANTE,
DEAMBULAZIONE AUTONOMA
All’interessato è stata riconosciuta la sola invalidità
civile del 50%, e nessun handicap, quindi di fatto non ha conseguito
particolari vantaggi dalla valutazione. Non era però stato accompagnato da
alcun medico di fiducia alla visita, che potesse illustrare nel dettaglio le
problematiche dell’interessato. Inoltre, il medico curante stesso aveva
specificato “buone condizioni generali” nella certificazione introduttiva.
Avverso il verbale della commissione medica è comunque
possibile presentare ricorso innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria entro
il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione. Prima di
effettuare il ricorso è necessario un accertamento tecnico preventivo da parte
di un consulente tecnico, . In sostanza, il giudice nomina un consulente
tecnico d’ufficio (CTU), le cui conclusioni possono essere omologate o
contestate dalle parti, con l’apertura del contenzioso vero e proprio.
Salvo il costo del contributo unificato, quantificare
preventivamente le spese è impossibile, in quanto non esistono dei tariffari ai
quali consulenti ed avvocati devono fare riferimento. Proprio per questo
motivo, è importante “prevenire” il contenzioso, affidandosi a uno specialista
di fiducia, che saprà guidarvi in modo corretto in base alle condizioni fisiche
e personali ed illustrare agli specialisti Asl/ Inps la gravità della
situazione.
Articolo tratto da una consulenza resa dalla
dottoressa Noemi Secci, consulente del lavoro
PER SAPERNE DI PIU',CLICCA QUI
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