Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso della famiglia: "Serviva un piano educativo"
La sentenza è stata emessa dalla prima sezione civile del
Tribunale a seguito del ricorso presentato dalla famiglia del giovane con il
supporto dal 'Centro antidiscriminazione Franco Bomprezzi di Ledha-Lega per i
diritti delle persone con disabilità'
Il Tribunale di Milano ha condannato per "condotta
discriminatoria", nei confronti di uno studente affetto da disabilità, una
scuola di formazione professionale. Secondo le accuse, l'istituto non ha
redatto per lui un "piano educativo individualizzato", come avrebbe
dovuto, e ha ridotto il numero di ore di lezione che poteva frequentare, l'ha
sospeso e poi l'ha espulso per il suo comportamento. La decisione del tribunale
è arrivata dopo il ricorso presentato dalla famiglia, supportata dal 'Centro
antidiscriminazione Franco Bomprezzi di Ledha-Lega per i diritti delle persone
con disabilità'.
I genitori: “Siamo molto soddisfatti”
"Siamo molto soddisfatti perché il Tribunale di Milano
ha riconosciuto come discriminatorie tutte le condotte contestate dai genitori
al Centro di formazione professionale", ha commentato l'avvocato Gaetano
De Luca. Il giudice della prima sezione civile, Orietta Stefania Micciché, ha
condannato il centro di formazione professionale, dove lo studente frequentava
il secondo anno del corso (nell'anno scolastico 2018-2019), a risarcire i
genitori del ragazzo minorenne con 8mila euro. "I diritti delle
persone con disabilità, in particolare quelli relativi all'inclusione
scolastica, sono affermati con chiarezza dalla legge - ha commentato Manfredi -
Quando questi diritti vengono violati, tuttavia, le famiglie sono spesso
titubanti di fronte alla possibilità di ricorrere alle vie legali per vedere
riconosciuti i diritti dei loro figli".
Il processo
"La corretta adozione degli strumenti previsti dal
legislatore - scrive il giudice nella sentenza da poco depositata - avrebbe non
solo verosimilmente consentito" alla scuola professionale "di
contenere e gestire le intemperanze dell'alunno in maniera efficace e
costruttiva", ma "in ultima analisi, avrebbe altresì escluso
qualunque possibilità di censura a provvedimenti anche eventualmente pesanti,
quali l'allontanamento, ove necessari per l'incolumità degli altri alunni o del
corpo docenti". Lo studente, infatti, come spiega Ledha, è affetto da una
grave disabilità e per "questo motivo necessita di sostegno alla didattica
e di assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali a
scuola". Fin dall'inizio dell'anno scolastico alla famiglia del ragazzo
era stata proposta una riduzione delle ore di frequenza giornaliera da sei a
quattro, che era stata accettata. Poi, l'istituto, spiega l'associazione,
"aveva comunicato via e-mail alla famiglia che l'orario scolastico"
per l'alunno "veniva ridotto a sole tre ore al giorno". L'istituto,
inoltre, come evidenzia anche il giudice, aveva ritardato la convocazione del
Gruppo Lavoro Handicap Operativo (GLHO) per l'anno scolastico e omesso di
redigere "il Piano educativo individualizzato". Infine, per lo
studente sono arrivate le sanzioni disciplinari e a dicembre 2018, dopo pochi
mesi di lezione, la sospensione disciplinare. L'8 gennaio 2019, infine, il
preside comunicò l'espulsione del ragazzo per problemi di comportamento.
I giudici: “Disattesi gli obblighi”
La scuola ha "disatteso gli obblighi imposti" per
legge e non ha predisposto gli "strumenti idonei (sostegno, adattamento
del programma di studio) per consentire" al ragazzo "l'integrazione
scolastica in condizioni di parità con gli studenti normodotati", tenendo
conto delle "caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive
dell'alunno", scrive il giudice del centro di formazione professionale
che, nel gennaio dello scorso anno, ha espulso l'alunno per i suoi
"comportamenti aggressivi e intemperanti". Proprio in questa
"omissione", si legge nella sentenza, "si identifica la condotta
discriminatoria posta in essere" dall'istituto "che, così facendo ha
di fatto pregiudicato la possibilità di integrazione scolastica"
dell'alunno e "da tali omissioni deriva l'illiceità anche delle ulteriori
condotte pregiudizievoli addebitate come discriminatorie (riduzione del tempo
scuola, sospensione ed espulsione)".
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