L'Agenzia delle Entrate
chiarisce l'utilizzo dell'agevolazione riservata alle persone con disabilità
per l'acquisto di mezzi ibridi e auto elettriche
Con una risposta
all’interpello di un contribuente, l’Agenzia delle Entrate dà dei chiarimenti
sulle agevolazioni, introdotte dalla legge di Bilancio 2020, per l’acquisto di
auto elettriche e ibride adatte a soggetti con disabilità, riconosciuti dalla
legge 104/1992.
In particolare,
l’interessato faceva richiesta ai funzionari del Fisco se l’IVA agevolata al
4% si potesse applicare anche alle colonnine di ricarica del mezzo
elettrico da fare installare presso la propria abitazione.
Con la riposta
all’interpello n. 334 del 10 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha dato
però risposta negativa.
Legge 104, le novità su auto
elettriche e ibride: la normativa
La normativa di riferimento
è da rintracciare nel decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio
2020 ha esteso l’aliquota IVA del 4% riconosciuta per l’acquisto di
mezzi di trasporto per le persone portatrici di disabilità, anche per quanto di
veicoli con motori elettrici ed ibridi. Una modifica che ha ampliato la tipologia
di auto che si possono comprare con l’agevolazione prevista
dalla legge
104.
Questa aliquota si
applica nello specifico all’acquisto, cessione e importazioni di: “Autoveicoli
di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a
2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non
superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati
per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti
soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le
prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di
fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per
l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi”. Questo è quanto
stabilito nell’allegato 31 al d.P.R. 26 ottobre 1972. n.633, tabella A, parte
II.
Inoltre è prevista anche per
le cessioni di componenti, ricambi ed accessori destinati
al veicolo, non però all’installazione delle stazioni di ricarica per le auto
elettriche.
Legge 104, le novità su auto
elettriche e ibride: i chiarimenti
Nella sua risposta l’Agenzia
delle Entrate chiarisce infatti il senso di riservare
l’agevolazione ai pezzi di ricambio o i dispositivi specifici
per le persone con disabilità. La logica è quindi quella di utilizzare
componentistica volta a modificare il veicolo alle esigenze del
guidatore. Criterio nel quale non rientrerebbe la colonnina di ricarica.
In definitiva quindi l’Agenzia delle Entrate esclude l’acquisto delle stazione di ricarica per l’auto elettrica ed ibrida nell’agevolazione dell’IVA al 4%, in quanto appunto secondo l’ente non si tratta di un pezzo necessario per l’adattamento del veicolo della persona con disabilità.
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