domenica 5 agosto 2012

Procedimenti giudiziari in materia di Invalidità civile



L’Istituto, in forza dell’art. 10 comma 6 della Legge n.248/2005, si è avvalso, limitatamente ai procedimenti giudiziari di primo grado, della facoltà di affidare ai funzionari amministrativi la propria rappresentanza e difesa legale nel contenzioso in materia di invalidita’ civile.
L’impiego di dette risorse (di seguito brevemente denominati funzionari Inv. Civ.),opportuna-mente ed adeguatamente formate, risponde all’esigenza organizzativa di decongestionare gli Uffici Legali attribuendo la gestione delle relative attività di minore complessità a risorse appositamente individuate, in modo da potere concentrare l’azione dei professionisti dell’area legale sul presidio del contenzioso giudiziario di più marcata tecnicità.
Il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, all’art.38 ha introdotto l’art. 445 bis del codice di procedura civile che, come noto, sancisce, per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e per quelle relative alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 222/84, l’obbligatorietà dell’Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO) e configura l’eventuale successiva fase come un giudizio di merito.
Successivamente è intervenuta la Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012) che, all’art. 27, comma 1, lettera f, ha disposto l’inappellabilità delle sentenze che definiscono il su citato eventuale giudizio di merito.A seguito di siffatte importanti innovazioni processuali l’Istituto ha emanato la Circolare n. 168 del 30.12.2011.
Da ultimo, il decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha novellato il citato art. 10 comma 6 del D.L. n.203/2005 convertito con modificazioni in Legge n.248/2005, stabilendo che, nelle controversie in materia di invalidità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, l’Inps è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti “con esclusione del giudizio di cassazione”.
La norma, pertanto, consente la rappresentanza e difesa dell’Istituto da parte dei funzionari amministrativi, sempre in materia di invalidita’ civile, anche nel processo di secondo grado che si svolge davanti alle Corti di Appello.
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