Riforma Lavoro e congedo parentale fino ai 12 anni del figlio (retribuito fino ai 6): domanda INPS e decreto che rende strutturali le novità del Jobs Act.
.Per il momento, le
procedure speciali INPS per il nuovo congedo parentale introdotto
dal Jobs Act si applicano per il solo 2015, quando sarà operativo il decreto
che le rende strutturali saranno integrate alla procedura ordinaria: lo
comunica l’istituto di previdenza con il messaggio 5521/2015 sulla
gestione delle domande di congedo, revisionato dalla Riforma
del Lavoro.
Normativa
Il decreto
80/2015 attuativo del Jobs Act contempla nuove misure di conciliazione
casa-lavoro, ampliando il congedo parentale fino ai 12 anni di
vita del figlio (dai precedenti 8) ed estendendone la copertura retribuita al
30% fino ai 6 anni di vita (prima erano 3). Il prolungamento
vale anche nei casi di adozione e affidamento e per i genitori che hanno
figli portatori di handicap in condizione di gravità. Queste misure
sono operative dal 25 giugno 2015, giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, in base al testo della legge, sono
valide in via sperimentale solo per quest’anno.
Tuttavia, un
altro provvedimento attuativo del Jobs Act e approvato in via definitiva dal
CdM dello scorso 4 settembre (quello sugli ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro), estende queste misure (insieme
alle altre contenute nel decreto di conciliazione lavoro famiglia) agli anni
successivi, facendole diventare strutturali. Questo
prolungamento è contenuto nel comma 2 dell’articolo 42, che
individua le coperture finanziarie per rendere definitive le nuove regole sul
congedo parentale (la cui formulazione non prevede alcun successivo decreto
attuativo). Quindi, par di capire, quando il decreto sarà in vigore
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale) l’INPS procederà con l’adeguamento delle
procedure. Fino a quel momento, le domande di congedo parentale fino a
12 anni di vita del figlio possono riguardare solo il 2015.
Casi particolari
Se il genitore di un
figlio di 8 anni vuole utilizzare il congedo tra dicembre 2015 e
gennaio 2016, per ora può chiedere solo le settimane fino al 31 dicembre;
quando invece il nuovo decreto applicativo del Jobs Act sugli ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto sarà in vigore e l’INPS avrà nuovamente
aggiornato le procedure, potrà chiedere anche le altre due settimane (sempre
che l’Istituto provveda in tempi brevi).
Un’altra precisazione
riguarda le domande per fruire di congedi a cavallo del 25 giugno(cioè
con inizio del periodo prima del 25 giugno e termine invece successivo). In
estrema sintesi, fino al 25 giugno si applicano le vecchie regole, per i
periodi successivi valgono le novità inserite nel Jobs Act. Questo non è un
problema che riguarda il lavoratore: sarà l’operatore INPS a lavorare la
domanda suddividendo i due periodi e applicando le relative norme, sia in
materia di fruibilità sia per quanto riguarda l’indennizzo.
Il lavoratore deve
solo tener presente i seguenti termini: se ha fruito solo in parte
del congedo parentale nei primi 8 anni di vita del figlio, può chiedere i
giorni rimanenti a partire dal 25 giugno, non prima. Allo stesso modo, se
intende fruire del congedo con l’indennità al 30% e il figlio è fra i tre e i
sei anni, deve presentare domanda dopo il 25 giugno, per i periodi precedenti
l’indennità è riconosciuta solo per i primi tre anni di vita del bambino.
Chi ha avuto la
domanda respinta deve ripresentarne una nuova: l’INPS non riesamina automaticamente le
vecchie domande adeguandosi alla nuova normativa; serve dunque rifare tutto da
capo.
Ricordiamo che ogni genitore
può chiedere 6 mesi di congedo parentale, elevabili a 7
nel caso in cui il padre ne prenda almeno 3. La somma dei congedi dei due
genitori non può superare i 10 mesi, che possono diventare 11 se il padre
fruisce di un congedo
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