Buone notizie per coloro che percepiscono le prestazioni
economiche INPS destinate agli invalidi civili. Grazie allo scambio di
informazioni con i Ministeri Lavoro e Istruzione e l’Agenzia delle entrate,
l’INPS è in grado di accertare autonomamente una serie di
requisiti socio-economici per i quali in passato era necessario presentare
un’apposita autocertificazione.
Il venir meno dell’obbligo di rendere le dichiarazioni non
esclude che l’interessato possa comunque presentarle all’INPS. Tuttavia, in
questi casi, dovrà farlo autonomamente in quanto CAF e intermediari non
sono più abilitati alla trasmissione delle autocertificazioni
facoltative.
Di quali modelli stiamo parlando e cosa è ancora obbligatorio
presentare? Analizziamo la questione nel dettaglio.
Invalidità Civile 2020: come accertarla
Per accertare l’invalidità civile è necessario inoltrare all’INPS
il certificato medico introduttivo rilasciato dal medico di
base.
Una volta in possesso del codice identificativo del
certificato, l’interessato può inviare domanda di accertamento
sanitario all’INPS, al fine di verificare:
- Le
minorazioni di cui si è affetti;
- Il
grado di invalidità civile;
- Cecità;
- Sordità;
- Disabilità
ed handicap.
Autocertificazioni
Una volta ottenute le prestazioni economiche, l’INPS
deve accertare annualmente che i beneficiari siano in possesso dei
requisiti amministrativi necessari:
- Assenza
di ricoveri gratuiti;
- Assenza
di attività lavorativa;
- Frequenza
scolastica;
- Frequenza
di centri ambulatoriali;
- Frequenza
di centri di formazione – addestramento professionale.
Attualmente l’INPS è in grado di acquisire direttamente le
informazioni necessarie grazie ad uno scambio di dati con Agenzia entrate,
Ministero della salute, Ministero dell’istruzione. Non è quindi più
necessario, come avveniva in passato, che gli interessati presentino le
seguenti autocertificazioni:
- ICRIC,
per i ricoveri;
- ICRIC
frequenza, per i ricoveri e la frequenza scolastica;
- ICLAV
lavoro.
Gli stessi CAF e intermediari non sono più abilitati a
ricevere le autocertificazioni, eccezion fatta per il modello ACC.AS/PS riservato
ai titolari di pensione o assegno sociale per dimostrare l’effettiva residenza
in Italia oltre ad eventuali ricoveri gratuiti.
Modello ICRIC
Il modello ICRIC (acronimo di Invalidità Civile Ricovero) si
riferisce a coloro che ricevono:
- Indennità
di accompagnamento;
- Indennità
di frequenza;
- Assegno
mensile.
L’autocertificazione ha lo scopo di attestare se, nell’anno
precedente, l’interessato è stato ricoverato per più di 29 giorni in
strutture sanitarie con spese a carico del Servizio sanitario nazionale. Questi
periodi comportano una riduzione o sospensione delle prestazioni economiche.
Modello ICRIC frequenza
Il modello riguarda i minori per i quali
spetta l’indennità di accompagnamento, al fine di accertare
eventuali periodi di ricovero.
I minori di età compresa tra i cinque e i sedici anni,
destinatari dell’indennità di frequenza, presentano il modello per
attestare:
- La
frequenza scolastica obbligatoria;
- La
frequenza di centri ambulatoriali.
Modello ICLAV
Il modello ICLAV è riservato alle dichiarazioni sullo svolgimento
dell’attività lavorativa.
Modello AC.AS/PS
Sono tenuti a presentare il modello AC.AS/PS:
- I destinatari
di pensione sociale per dichiarare la propria residenza in
Italia;
- I destinatari
dell’assegno sociale per dichiarare l’assenza di ricoveri
gratuiti e la residenza in Italia.
Invalidità civile 2020: come rendere l’autocertificazione
Gli interessati che volessero comunque rendere le
autocertificazioni possono farlo collegandosi al sito INPS – servizio “Stringhe
di emissione campagne RED e dichiarazioni di responsabilità” accessibile
con PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS.
In alternativa è possibile chiamare il Contact center INPS o
rivolgersi alle sedi territoriali.
Invalidità civile 2020: gradi di invalidità
In base al grado di invalidità accertato l’interessato può
accedere ad una serie di prestazioni economiche. Innanzitutto, per essere riconosciuto
invalido civile è necessaria una percentuale di invalidità non inferiore al 33%.
I successivi gradi sono:
- Invalidità
non inferiore al 46%, diritto all’iscrizione nelle liste del collocamento
obbligatorio;
- Invalidità
compresa tra il 33 e il 73% comporta una serie di agevolazioni fiscali e
assistenziali;
- Invalidità
superiore al 66% comporta l’esenzione dal ticket sanitario;
- Invalidità
dal 74 al 100%, diritto alle prestazioni economiche INPS.
Invalidità civile 2020: prestazioni economiche INPS
Per coloro che hanno un grado di invalidità tra il 74 e il
100% o sono affetti da cecità o sordità, oltre all’accertamento
sanitario, l’INPS verifica i dati reddituali trasmessi
dall’interessato al fine di stabilire l’effettivo diritto alle prestazioni
economiche.
Le misure previste per gli invalidi civili sono:
- Pensione
di inabilità;
- Indennità
di frequenza (riservata ai minori);
- Assegno
mensile;
- Indennità
di accompagnamento.
I ciechi civili hanno invece diritto a:
- Pensione
ai ciechi assoluti / parziali;
- Indennità
speciale;
- Indennità
di accompagnamento.
Ai sordi infine spettano:
- Pensione;
- Indennità
di comunicazione.
Invalidità civile 2020: Ricorsi
Approfittiamo per ricordare i mezzi a tutela di chi,
presentando richiesta di invalidità civile, riceve un provvedimento di
diniego.
I ricorsi sono due:
- Amministrativo;
- Giudiziario.
Il ricorso amministrativo è ammesso nei casi di
rigetto o revoca delle agevolazioni perché mancano requisiti come
reddito, cittadinanza o residenza. Per attivare il ricorso è sufficiente
collegarsi al sito INPS – sezione “Ricorso amministrativo invalidità
civile” (necessarie naturalmente le credenziali PIN, SPID, CNS, CIE).
In alternativa ci si può rivolgere ai patronati.
Il ricorso giurisdizionale è ammesso contro il
giudizio della commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità, ed
è attivabile entro sei mesi dalla notifica del verbale. Una volta superato il
termine sarà possibile solo presentare ricorso amministrativo.
Tuttavia, prima di andare in giudizio, è necessario
procedere all’accertamento tecnico preventivo, che ha lo scopo di verificare le
condizioni sanitarie che l’interessato vorrebbe far valere davanti al giudice.
L’accertamento è affidato ad un consulente tecnico
d’ufficio (CTU), assistito da un medico legale dell’INPS.
Terminato l’accertamento il giudice fissa un termine non
superiore a trenta giorni affinché le parti possano contestare o meno le
conclusioni del CTU.
In mancanza di contestazioni, il giudice omologa l’accertamento
che non sarà più impugnabile né modificabile.
Al contrario, se una delle parti contesta
l’accertamento, si apre il contenzioso giudiziario con il deposito del
ricorso introduttivo.
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