mercoledì 4 marzo 2020

Legge 104 e agevolazioni Iva, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate


L’Agenzia delle Entrate chiarisce: basta l'indennità di accompagnamento per beneficiare delle agevolazioni Iva per l'auto
L’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulle agevolazioni riconosciute ai disabili gravi
In particolare, riferendosi alle auto per disabili, l’Agenzia chiarisce con la risposta all’interpello n. 79 del 27 febbraio 2020 che le agevolazioni IVA disabili per l’acquisto dell’auto sono riconosciute a chi percepisce l’indennità di accompagnamento, anche qualora il verbale dell’Inps disponga in senso contrario.
Per accedere all’agevolazione IVA per l’acquisto di veicoli – cioè all’aliquota ridotta del 4% – è necessario che la commissione medica Inps attesti il possesso dei requisiti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del DL n. 5/2012.
Pur riconoscendo la disabilità grave – articolo 3, comma 3 della legge 104 – non sono rari i casi in cui il verbale della commissione medica Inps non riconosca il possesso dei requisiti richiesti e preveda espressamente che “l’interessato non possiede alcun requisito di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”.
Per l’Agenzia delle Entrate l’accertamento sul possesso dei requisiti richiesti per l’applicazione dell’IVA al 4% non è necessario nel caso in cui al disabile sia stata già riconosciuta l’invalidità civile e, di conseguenza, l’assegno di accompagnamento Inps.
Quindi non è necessario procedere con l’accertamento formale dell’handicap qualora sia stata già riconosciuta un’invalidità che comporta gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali riconosciute a soggetti con disabilità, sono necessari:
  • verbale di accertamento emesso dalla Commissione, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, derivante da disabilità psichica;
  • certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (oggi emesso dall’INPS in base all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
Per le altre categorie di disabili beneficiari dell’IVA ridotta per l’acquisto dell’auto “è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap da parte della commissione medica di cui all’art. 4 della legge n. 104 del 1992 , qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l’invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.”
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