mercoledì 8 aprile 2015

Nuovo Isee, Anffas plaude alle sentenze del Tar


"Pensioni di invalidità ed indennità di accompagnamento non sono redditi e non generano ricchezza". Anffas invita le regioni e gli enti a provvedere ad autoregolamentarsi
isee PALERMO - L'Anffas di Modica esprime soddisfazione "per quanto stabilito dal Tar del Lazio, in quanto viene a riaffermarsi un importante principio di giustizia sociale: pensioni di invalidità ed indennità di accompagnamento non sono redditi e non generano ricchezza, anzi, è vero semmai il contrario in quanto la presenza in famiglia di una persona con disabilità espone al rischio di impoverimento il nucleo familiare; pertanto, tali prestazioni hanno la sola ed unica funzione di non ‘penalizzare' ulteriormente la persona e la sua famiglia, riportandola ad una condizione di uguaglianza rispetto agli altri cittadini".E' questo il commento dell'Anffas in merito alle tre recenti sentenze del Tar Lazio che accolgono il ricorso avverso il "nuovo ISEE" che stanno generando un vero e proprio ‘terremoto' le cui conseguenze sono ancora da vedere.
Le recenti sentenze, infatti, sanciscono che è illegittimo calcolare nell'ISEE le provvidenze economiche connesse all'invalidità civile così come le franchigie (che abbattono il calcolo totale dell'ISEE) previste per i maggiorenni con disabilità e quelle, più alte, previste per i minorenni anch'essi con disabilità (in questo caso l'illegittimità è da imputare al fatto che non verrebbe considerata l'effettiva situazione familiare del maggiorenne). "Nell'attesa che, come ci auspichiamo - scrive ancora l'Anffas -, il Governo adegui il sistema a quanto statuito, veniamo a quelli che sono i ‘nodi critici' attuali: se una persona con disabilità volesse accedere a prestazioni sociali agevolate, sarebbe equo che ciò avvenisse sulla base di un ISEE dichiarato illegittimo? Se la stessa persona avesse acquisito un'attestazione ISEE prima delle sentenze in oggetto, quali conseguenze può attendersi? Forse una maggiore compartecipazione, o addirittura una sospensione del servizio da parte dell'ente erogatore? Al momento non è dato saperlo. Queste sono solo alcune delle incertezze in cui, in questo momento, versano le persone con disabilità ed è quindi evidente, nell'attesa di indicazioni da parte del Governo, che le Regioni e gli enti debbano immediatamente provvedere ad autoregolamentarsi".
Secondo l'Anffas "le conseguenze altrimenti sarebbero quanto mai inique e gravose : un' impossibilità, inaccettabile, nell'erogare i servizi o, addirittura, potrebbero essere le stesse persone con disabilità a non richiedere più le prestazioni a causa di una loro maggiore onerosità dal punto di vista economico. Pertanto è intenzione dell'Anffas continuare a vigilare sui futuri sviluppi della vicenda adoperandosi affinché i diritti delle persone con disabilità non vengano messi in discussione. "Quello che, nel frattempo, consigliamo alle persone con disabilità e ai loro familiari che volessero richiedere prestazioni sociali agevolate o prestazioni sociali agevolate di carattere sociosanitario - continua l'Anffas - è di allegare, alla richiesta all'amministrazione competente, una nota nella quale si espone che: ‘In considerazione dell'intervenuto annullamento del DPCM n. 159/2013 ‘regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)', a seguito della sentenza del TAR Lazio n.2459/15, l'ISEE che si presenterà è da ritenersi non legittimamente rappresentativo della reale situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare. Pertanto, nel caso in cui da tale attestazione si facciano derivare effetti sfavorevoli, ci si riserva di adire le vie legali a tutela dei diritti". (Serena Termini)
Fonte SuperAbile  INAIL

Nessun commento:

Posta un commento