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giovedì 5 settembre 2013
Diritti dei disabili e anziani in condominio
Le barriere architettoniche sono ovunque. Un grandino troppo alto, uno scivolo troppo ripido, la mancanza di un ascensore adeguato rappresentano spesso i principali ostacoli in ambienti pubblici e privati. Da oggi però disabili e anziani hanno una possibilità in più: la Corte di Cassazione ha decretato che i condomini non possono opporsi all'installazione dell'ascensore richiesta da una persona con disabilità o un anziano, nemmeno per motivi estetici.
La sentenza 18334/2012 ha infatti deciso che il deturpamento estetico del palazzo, spesso usato come scusa per rifiutare l'installazione di un ascensore condominiale, non è più un'argomentazione valida. In ambito condominiale deve infatti vigere il principio della solidarietà ed è dovere collettivo "rimuovere preventivamente ogni possibile ostacolo all'applicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici".
Secondo la Cassazione inoltre "la socializzazione deve essere considerata un elemento essenziale per la salute" degli anziani e dei disabili tanto da poter "assumere una funzione sostanzialmente terapeutica assimilabile alle stesse pratiche di cura o riabilitazione".
Impedire quindi alle persone con difficoltà motorie di uscire di casa non è legale.
La sentenza è stata emessa in seguito al ricorso di un gruppo di condomini di La Spezia, proprietari di un gruppo di appartamenti all'interno di un villino liberty. Per far spazio all'ascensore era stata ristretta la rampa di scale e l'inquilino del primo piano si era rivolto alla magistratura sostenendo che l'architettura del villino era stata alterata e che, adesso, nelle scale non sarebbe potuta passare una barella di soccorso. L'inquilino aveva quindi ottenuto l'ordine di smontare l'ascensore, ma per la Suprema corte l'ordine deve essere sospeso. Nel caso di ulteriori ricordo la Corte d'Appello di Genova potrà unicamente esaminare se ci siano ancora le condizioni per il passaggio di un'eventuale barella, altrimenti per la Cassazione non ci sono norme che possono vietare l'installazione di mezzi che facilitano la vita dei disabili.
Il "semplice disagio" che una miglioria provoca a un condomino non può dunque bloccare l'applicazione delle norme, ratificate dall'Italia nel 2009, che obbligano "gli Stati a rimuovere la condizione di minorità, che non nasce solo dalla condizione fisica del disabile, ma anche dall'esistenza delle barriere che ne impediscano la piena partecipazione alla vita sociale, e che pone attenzione specifica alla questione dell'accessibilità".
Ricordiamo infine che nel novembre 2012 la Commissione Giustizia del Senato ha approvato 31 nuovi articoli inerenti i regolamenti di condomini. Tra le varie norme la Commissione ha deciso che per la messa a norma in sicurezza e per l'eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo basterà che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi complessivi. Ad assemblea così organizzata, per avere la maggioranza sarà sufficiente avere il 50% più uno dei votanti presenti.
Fonte Disabili.com
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