domenica 19 gennaio 2020

Detrazioni con pagamento tracciato: i documenti da conservare

Anche per le detrazioni delle spese mediche con pagamento tracciato ci sono documenti cartacei da conservare: eccoli tutti nel dettaglio.
Dal primo gennaio 2020 le spese sanitarie e gli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR), da portare in detrazione IRPEF al 19% nella dichiarazione dei redditi (730 e Unico), devono essere pagate con carte, bonifici, assegni, sistemi digitali o comunque tracciabili. A prevederlo è stata la Legge di Bilancio (articolo 1 commi 679-680 della Legge 160/2019).
Le uniche eccezioni riguardano le spese mediche effettuate in farmacia, presso la sanitaria o dall’ottico (medicinali e dispositivi medici) che potranno continuare ad essere detratte anche se pagate in contanti (al Fisco i dati tracciati arriveranno comunque, per la predisposizione della dichiarazione precompilata, tramite scontrino parlante), così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN.
Per le prestazioni effettuate intramoenia presso ospedali e strutture pubbliche bisognerà invece pagare comunque con metodo tracciabile.

=> Nuovi dati sanitari nella Precompilata

Spese tracciabili con ricevuta cartacea

Ma è importante sapere che il percorso di dematerializzazione degli adempimenti fiscali non è stato ancora completato al 100%, anzi le nuove regole digitali introducono oneri cartacei. Questo significa che – fino a diversa indicazione del Fisco – anche per i pagamenti delle spese sanitarie effettuati con metodi digitali o tracciabili, per fruire delle detrazioni in dichiarazione dei redditi sarà necessario conservare le prove di documento (documenti cartacei) per cinque anni.
Ad esempio, che se si paga con il bancomat una delle spese sanitarie che prevedono l’utilizzo di un metodo tracciabile, non basterà conservare copia della fattura o dello scontrino fiscale rilasciato ma anche copia del pagamento POS o altro giustificativo della spesa come l’estratto conto. Perchè in questo modo si può fornire al Fisco, in caso di controllo, l’abbinata del pagamento tracciato con la spesa fatturata.
Non che sia scritto nero su bianco nella Legge di Bilancio, ma se il rischio è perdere le detrazioni allora tanto vale provvedere. A tal fine, in alternativa è consigliabile far inserire nella fattura rilasciata da parte dell’operatore sanitario con quale sistema è stato effettuato il pagamento.
L’importante è poter fornire al Fisco, così da accedere con sicurezza alle detrazioni IRPEF del 19%, una prova dello strumento tracciato utilizzato per quella specifica spesa.
Altra cosa importante da sapere: da quanto sembra emergere dalla norma – ma anche in questo caso sarebbe utile un chiarimento o interpretazione autentica da parte dell’Agenzia delle Entrate – d’ora in poi colui che fruisce della detrazione (per sé o per i familiari a carico) deve corrispondere a colui che paga la spesa medico-sanitaria (dovrà in pratica risultare intestatario della carta o del conto da quale si effettuano i bonifici ).

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Detrazioni IRPEF solo con pagamenti tracciati

Ricordiamo che sono detraibili ai sensi dell’articolo 15 del TUIR, rientrando quindi nelle nuove disposizioni di legge, oltre alle spese sanitarie, anche gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l’assistenza personale, spese per attività sportive dei ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

=> Riforma detrazioni IRPEF in Manovra, tutte le regole 2020

Legge di Bilancio 2020

Per completezza riportiamo il testo dei commi 679 e 680 della Legge 160/2019:
679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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