Dopo il voto di fiducia del Senato e della Camera, le norme previste dalla legge di stabilità entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2013. Ecco in versione integrale le parti della legge che riguardano i Fondi sociali e i controlli straordinari sulle invalidità
ROMA - La legge di stabilità è finalmente arrivata al capolinea. Servono i voti (di fiducia) del Senato e della Camera, ma ormai il testo lo si conosce interamente. Ecco in versione integrale quelle parti della legge, così come inserite nel maxi emendamento del governo votato dai parlamenti, che riguardano i Fondi per le Politiche sociali e la non autosufficienza e i controlli straordinari sulle invalidità
IL TESTO DELLA LEGGE - Il testo della nuova legge di stabilità prevede, all'articolo 1, comma 150, che "lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni per l'anno 2013". Il comma successivo afferma che "per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013". Il comma 83, precedentemente, aveva stabilito che "nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009,, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n° 102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, sordità, handicap e disabilità". "Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma, da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presenza legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
By Superabile Inail
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