I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla documentazione necessaria a
portare in deduzione le spese mediche sostenute per l'assistenza a disabili e
invalidi civili.
Con la Risoluzione n.
79/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposte alle numerose richieste
di chiarimenti relative alla deducibilità, disciplinata dall’art. 10,
comma 1, lett. b), del TUIR, delle spese mediche e di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione, sostenute dai
soggetti indicati nell’art. 3 della legge n. 104 del 1992. Tra le precisazioni,
l’Agenzia ricorda che l’accertamento della invalidità civile e quella
dell’handicap sono concettualmente distinti in quanto perseguono finalità
diverse.
Deducibilità spese disabili
L’Agenzia chiarisce
quindi che, per la deducibilità
delle spese mediche sostenute dai familiari dei disabili, la
certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap
ai sensi della Legge 104/92 è sufficiente ad attestare il requisito
soggettivo richiesto.
Deducibilità spese invalidi civili
Diversamente, per
quanto concerne gli invalidi civili la deducilità delle spese per soggetti con
disabilità sostenute dai familiari, il solo riconoscimento dell’invalidità
civile non è sufficiente a dare diritto alla deduzione, come già precisato in
passato con la circolare n. 55/E/2001, poiché l’accertamento della invalidità
civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa. Per
l’accertamento dell’handicap, invece, si tiene conto dello stato di gravità
delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato,
consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari
trattamenti fiscali.
In definitiva, nel
caso di riconoscimento dell’invalidità civile, ai fini della
deducibilità delle spese mediche sostenute dai familiari, occorre accertare la
grave e permanente invalidità o menomazione.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Francesca Vinciarelli - 27 settembre 2016
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