Così si è espressa la sezione Tributaria della Cassazione nella sentenza n. 1428 del 22 gennaio 2013.
La vicenda: autovettura adattata per il trasporto del figlio
La Ctr di Roma rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di un soggetto in ordine al silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA pagata al 20% per un’autovettura destinata anche al trasporto del figlio minore disabile. Alla base del decisum l’art. 8 Legge n. 449/1997, ove di si estende l’aliquota ridotta al 4% per i veicolo adattati al trasporto degli invalidi non muniti di patente speciale.
Pari opportunità per i disabili
La sezione tributaria della Cassazione, rigettando il ricorso del fisco, richiama la direttiva comunitaria n. 2008/78/CEE. La legislazione in oggetto sancisce il principio di eliminare qualsiasi forma di discriminazione negativa basata esclusivamente sull’handicap. Nel nostro ordinamento, l’applicazione pratica è quella fissata dall’art. 8 Legge n. 446/97 e poi dalla Legge n. 338/2000 (art. 30, co. 7) che riconosce l’agevolazione a favore dei familiari di portatori di handicap a prescindere dagli adattamenti agli autoveicoli.
Ratio legis vigente
Ad opinione della parte ricorrente per cassazione l’ultimo aggiornamento normativo non sarebbe stato applicabile, per motivo cronologico, alla vicenda in esame. Il motivo di ricorso viene però ritenuto non conforme a legittimità in ragione delle indicazioni fornite a livello comunitario, laddove l’agevolazione è estesa anche ad “altri beneficiari”, ossia “i familiari di soggetti portatori di handicap”, a prescindere dell’“adattamento funzionale dell’autovettura”.
Ulteriore prova, spiegano gli Ermellini, è costituita proprio dalla Legge n. 388/2000, disposto in cui l’agevolazione è estesa a favore dei parenti dei portatori di handicap psichico: per essi, chiaramente, non risulta necessario alcun adattamento alla struttura del veicolo.
Ulteriore prova, spiegano gli Ermellini, è costituita proprio dalla Legge n. 388/2000, disposto in cui l’agevolazione è estesa a favore dei parenti dei portatori di handicap psichico: per essi, chiaramente, non risulta necessario alcun adattamento alla struttura del veicolo.
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