Collocamento disabili: nuove regole e platea di aziende chiamate all'obbligo di assunzione obbligatoria. Computo, procedura e incentivi all'occupazione introdotte dal Jobs Act.
Obbligo di assunzione di almeno un lavoratore
con disabilità per i datori di lavoro che occupano in azienda tra 15 e
35 dipendenti, dal 1° gennaio 2017 ed entro 60 giorni
dall’insorgenza dell’obbligo: è una delle novità introdotte dal Decreto
Semplificazioni (Dl n. 151/2015) attuativo del Jobs Act,
che interviene su numerosi ambiti relativi alla gestione del rapporto di lavoro
subordinato.
Nuovi obblighi
Le modifiche relative
al collocamento mirato dei lavoratori disabili mettono fine al regime
transitorio che, dopo l’entrata in vigore della legge 68/1999, ha
previsto un’applicazione graduale degli obblighi da parte di datori di
lavoro precedentemente esclusi dalla normativa. In particolare la
soppressione dell’art. 3, comma 2 della legge 68/1999 ha
l’obiettivo di snellire la burocrazia e favorire l’inserimento nel mondo del
lavoro delle persone affette da disabilità.
Tale obbligo si
applica anche a partiti politici, organizzazioni sindacali o senza scopo di
lucro che operino nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e
riabilitazione.
Computo
L’art. 4 del decreto
prevede che i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di
lavoro, sono computati nella quota di riserva di cui all’art. 3 anche se non
assunti tramite il collocamento obbligatorio, a patto di avere riduzione della
capacità lavorativa superiore al 60% o con disabilità intellettiva e psichica
con riduzione della capacità lavorativa al 45%.
Chiamata
Tra le novità, anche
la possibilità per tutti i datori di lavoro di assumere lavoratori con
disabilità attraverso chiamata nominativa (articolo 6 del
decreto). Lo scopo è di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
L’avviamento lavoratori a cura dei servizi competenti avverrà solo nel caso di
mancata assunzione dei datori di lavoro.
Datori di lavoro esonerati
Sono esonerati
dall’obbligo di assumere un lavoratore disabile le aziende con addetti
impegnati in lavorazioni che comportino un’esposizione al rischio con
tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille. Per essere esonerati i
datori di lavoro dovranno autocertificare il rischio e versare al Fondo
per il diritto al la voro dei disabili una quota pari a 30,64 euro per
ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non
occupato. Rimane invariato il regime sanzionatorio.
Incentivi
Semplificato invece il
procedimento per il riconoscimento degli incentivi previsti
per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità (art. 10 del
decreto) che consistono nell’erogazione del 70% o del 35% della retribuzione mensile
lorda imponibile ai fini previdenziali, a seconda del grado di
riduzione della capacità lavorativa, per un periodo di 36 mesi se l’assunzione
è a tempo indeterminato, 60 mesi, in caso di assunzioni di persone con
disabilità intellettiva e psichica (sia a tempo indeterminato, sia determinato
ma superiore a 12 mesi). L’incentivo, viene corrisposto al datore di lavoro
unicamente mediante conguaglio nelle denunce UNIEMENS ed è riconosciuto
dall’INPS sulla base delle effettive disponibilità di risorse e secondo
l’ordine di presentazione delle domande
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