La legge 104/92: “legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”,
all’art. 3 individua i soggetti aventi diritto.
In particolare:
- l’art. 3 -
comma 1 definisce persona
handicappata "colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione".
- l’art. 3 -
comma 3 definisce la situazione di handicap grave che si configura
"qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia
personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione".
Il
certificato di handicap (art. 3 – comma 1) è uno dei requisiti per godere di
alcune agevolazioni lavorative. In
base all’art. 21 della legge 104/92, la persona handicappata, anche senza
connotazione di gravità, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o
con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici
come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:
- scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
- precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Questa agevolazione opera solo nel campo
della Pubblica Amministrazione
Il certificato di handicap grave (art. 3 – comma 3 ) costituisce un requisito necessario per accedere alla fruizione delle agevolazioni lavorative previste in particolare dall’art. 33 della legge 104/92, ma anche da altre più recenti normative. Le agevolazioni per cui è indispensabile il riconoscimento di handicap in situazione di gravità sono:
Il certificato di handicap grave (art. 3 – comma 3 ) costituisce un requisito necessario per accedere alla fruizione delle agevolazioni lavorative previste in particolare dall’art. 33 della legge 104/92, ma anche da altre più recenti normative. Le agevolazioni per cui è indispensabile il riconoscimento di handicap in situazione di gravità sono:
- prolungamento del congedo parentale per la durata
di tre anni fino all’8° anno di età del bambino per il genitore che
assista il figlio portatore di handicap in condizioni di gravità;
- permessi lavorativi per il lavoratore portatore
di handicap, per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore
di handicap in condizioni di gravità;
- trasferimento di sede e/o scelta della sede di
lavoro più vicina per il lavoratore disabile e per il genitore, coniuge o
familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
- congedo straordinario retribuito di due anni
fruibile dal lavoratore dipendente per assistere il familiare (coniuge,
figlio, fratello e/o sorella, genitore, parente o affine entro il terzo
grado) portatore di handicap in condizioni di gravità.
Si sottolinea che la certificazione di
handicap e di handicap grave è solo uno dei requisiti per godere delle
agevolazioni: devono sussistere altre condizioni specificamente richieste per
usufruire di ogni singola facilitazione.
L’accertamento viene effettuato dalle stesse commissioni mediche che operano presso l’Azienda USL per il riconoscimento dell’invalidità civile (Legge n. 295/1990) integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare (Legge n. 104/92 – art. 4). Inoltre, dal 1° gennaio 2010 le commissioni sono integrate da un medico dell’INPS per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 20 del decreto-legge n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009.
Tale norma ha anche attribuito all’Inps il compito di convalida definitiva dei verbali che, precedentemente era di competenza delle Commissioni Mediche di Verifica presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Eccezioni
Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (Art 94 – comma 3 della Legge n. 289/2002 - finanziaria 2003 e Circolare INPS n. 128/2003). Si tratta di un'opportunità importante per le persone con sindrome di Down che possono essere dichiarate in situazione di gravità, oltre che dalle Commissioni dell'Azienda Usl, anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra. Si precisa che il "cariotipo" è l'esame che descrive l'assetto cromosomico di una persona.
Anche i grandi invalidi di guerra e per servizio sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi della legge 104/92 e non sono soggetti agli accertamenti sanitari previsti dalla stessa legge (articolo 38 - comma 5 della Legge n. 448/1998 e Circolare INPS n. 128/2003).
Si precisa che questa agevolazione spetta ai grandi invalidi di guerra titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra e ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata, a causa di lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, non agli altri invalidi con minorazioni meno gravi.
Nota:
(Si tratta dei soggetti di cui all'art. 14 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati con lesioni ascritte alla prima categoria delle tabelle annesse al medesimo testo unico sulle pensioni di guerra.)
La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
Diritto di precedenza per l’accertamento di handicap
Per le persone affette da patologie oncologiche la normativa prevede un procedimento più breve per l’accertamento dell’handicap. Infatti, in questo caso, la visita deve essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data in cui l’interessato ha presentato la domanda (Legge n. 80/2006 – art 6 – comma 3/bis). Nella norma si specifica che “Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”, fatta salva la facoltà della commissione medica di verifica che ad oggi, opera presso l’inps, di sospendere gli effetti del giudizio fino all'esito di ulteriori accertamenti.
La stessa procedura abbreviata è prevista per le persone affette dalle gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (Circolare Inps n. 131/2009).
Si ricorda che
L’accertamento viene effettuato dalle stesse commissioni mediche che operano presso l’Azienda USL per il riconoscimento dell’invalidità civile (Legge n. 295/1990) integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare (Legge n. 104/92 – art. 4). Inoltre, dal 1° gennaio 2010 le commissioni sono integrate da un medico dell’INPS per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 20 del decreto-legge n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009.
Tale norma ha anche attribuito all’Inps il compito di convalida definitiva dei verbali che, precedentemente era di competenza delle Commissioni Mediche di Verifica presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Eccezioni
Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (Art 94 – comma 3 della Legge n. 289/2002 - finanziaria 2003 e Circolare INPS n. 128/2003). Si tratta di un'opportunità importante per le persone con sindrome di Down che possono essere dichiarate in situazione di gravità, oltre che dalle Commissioni dell'Azienda Usl, anche dal proprio medico di famiglia o dal pediatra. Si precisa che il "cariotipo" è l'esame che descrive l'assetto cromosomico di una persona.
Anche i grandi invalidi di guerra e per servizio sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi della legge 104/92 e non sono soggetti agli accertamenti sanitari previsti dalla stessa legge (articolo 38 - comma 5 della Legge n. 448/1998 e Circolare INPS n. 128/2003).
Si precisa che questa agevolazione spetta ai grandi invalidi di guerra titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra e ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata, a causa di lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, non agli altri invalidi con minorazioni meno gravi.
Nota:
(Si tratta dei soggetti di cui all'art. 14 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati con lesioni ascritte alla prima categoria delle tabelle annesse al medesimo testo unico sulle pensioni di guerra.)
La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
Diritto di precedenza per l’accertamento di handicap
Per le persone affette da patologie oncologiche la normativa prevede un procedimento più breve per l’accertamento dell’handicap. Infatti, in questo caso, la visita deve essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data in cui l’interessato ha presentato la domanda (Legge n. 80/2006 – art 6 – comma 3/bis). Nella norma si specifica che “Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”, fatta salva la facoltà della commissione medica di verifica che ad oggi, opera presso l’inps, di sospendere gli effetti del giudizio fino all'esito di ulteriori accertamenti.
La stessa procedura abbreviata è prevista per le persone affette dalle gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (Circolare Inps n. 131/2009).
Si ricorda che
- non rientra tra i compiti della commissione la
concessione dei permessi e congedi che devono essere richiesti all’inps per
i dipendenti delle aziende private e direttamente al datore di lavoro per
i dipendenti pubblici, a seguito del riconoscimento di handicap
grave;
- la commissione ha il compito di accertare la
minorazione, le difficoltà, le necessità dell’intervento assistenziale
permanente e la capacità complessiva individuale residua. Si tratta di una
valutazione globale che deve essere effettuata con parametri qualitativi e
non quantitativi. In sostanza, la normativa non affida alla commissione la
prerogativa di attribuire un valore numerico alla condizione di portatore
di handicap (una percentuale oppure la dicitura superiore - inferiore ai
due terzi);
- le certificazioni di handicap o handicap grave
non devono essere confuse con le certificazioni di invalidità civile,
invalidità sul lavoro o per servizio, o altre; possono essere rilasciate
anche agli invalidi del lavoro, per servizio, agli invalidi di guerra e
alle vittime civili di guerra.
Infatti, l’accertamento per il
riconoscimento di persona in situazione di handicap è un accertamento diverso
da quello dell’invalidità civile anche se possono essere richiesti
contemporaneamente.
La differenza tra un accertamento e l'altro è fondamentale:
Lo stato di handicap considera l'incidenza del danno nella vita di relazione della persona e la difficoltà d'inserimento nel contesto sociale. Esprime la condizione di svantaggio sociale conseguente a una menomazione o a una disabilità che limita o impedisce l’adempimento del ruolo che normalmente la persona svolge in relazione all’età, al sesso e ai fattori socioculturali.
L'invalidità civile prende in esame le minorazioni congenite ed acquisite di carattere fisico, psichico e sensoriale quantificandole in una misura percentuale che determinerà l’eventuale riconoscimento di provvidenze economiche e/o di altri benefici.
La situazione di gravità non è legata alla percentuale di invalidità ma al fatto che la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
E’ per questo motivo che, a volte, anche in presenza di una invalidità inferiore a quella totale, può essere riconosciuto l’handicap in situazione di gravità.
L’accertamento di handicap può essere richiesto anche in assenza del riconoscimento di invalidità.
Accertamento provvisorio
La normativa prevede la possibilità di richiedere un accertamento provvisorio di handicap grave per fruire delle agevolazioni lavorative in attesa che l’apposita commissione si pronunci.
Il decreto-legge n. 90/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) ha introdotto importanti novità sull’accertamento provvisorio con modifiche al Decreto Legge n. 324/93 che prevedeva: “qualora la commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato”. Prevedeva, inoltre che la commissione medica dovesse pronunciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il decreto-legge n. 90/2014 riduce da 90 a 45 giorni il tempo per richiedere la certificazione provvisoria dello specialista ed utilizzarla per usufruire delle agevolazioni lavorative e da 180 a 90 giorni il tempo in cui la commissione di accertamento deve pronunciarsi.
Inoltre autorizza le stesse Commissioni di accertamento a rilasciare, al termine della visita, il certificato provvisorio, su motivata richiesta, sempre finalizzata alla fruizione delle agevolazioni lavorative. La validità del certificato provvisorio viene estesa, oltre che alle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge n. 104/92, anche a quelle dell’art. 21 relative alla scelta e al trasferimento della sede di lavoro per i dipendenti pubblici, e ai congedi straordinari retribuiti di due anni previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001.
Si ricorda che l’accertamento provvisorio rilasciato dallo specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, come prevede la nuova normativa, è valido fino all’emissione dell’accertamento definitivo così come il certificato provvisorio rilasciato dalla stessa commissione.
Per le persone affette da patologie oncologiche e dalle gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 la visita deve essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data in cui l’interessato ha presentato la domanda (Legge n. 80/2006 – art 6 – comma 3/bis e Circolare Inps n. 131/2009). In questo caso appare ovvio, anche se non specificato dalla legge, che la certificazione provvisoria, potrà essere richiesta dopo 15 giorni dalla presentazione della domanda.
La circolare INPS n. 127/2016 ribadisce che l’accertamento provvisorio rimane efficace fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione.
Il lavoratore è però tenuto a rilasciare una dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite. Anche se non esplicitamente espresso, si ritiene che la restituzione riguardi i benefici eventualmente goduti dopo la definizione dell’iter, nel caso in cui l’handicap grave non sia riconosciuto. Ma su questo punto permane un elemento di ambiguità che si auspica sia chiarito al più presto.
Sulla certificazione provvisoria si rinvia alla specifica scheda di approfondimento.
Rivedibilità
Lo stato di handicap e di handicap grave può essere riconosciuto per un periodo limitato di tempo (per esempio sei mesi, un anno, due anni), alla scadenza del periodo prescritto, la persona deve sottoporsi ad una visita di revisione.
Ciò comportava gravi problemi per i lavoratori che usufruiscono delle agevolazioni lavorative come i permessi e i congedi che, alla scadenza della certificazione, subivano una sospensione.
Un ‘altra importante innovazione, non prevista dal Decreto-Legge n. 90/2014 ma introdotta direttamente nel testo della legge di conversione n. 114/2014, interviene su questo problema e prevede che, alla scadenza del verbale per revisione non siano interrotti tutti i benefici, le prestazioni, e le agevolazioni acquisite.
Riportiamo il testo del comma 6-bis – art. 25 “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Nello stesso articolo si chiarisce così che la competenza per la convocazione a visita di revisione è dell’INPS.
Quando la persona con handicap compie 18 anni
La legge non prevede l’obbligo di rivedibilità dell’handicap grave al momento della maggiore età. Pertanto non dovrebbero esserci nuovi controlli per quanto riguarda la condizione di handicap grave (legge 104/92 art 3 comma 3) già certificata prima della maggiore età. Talvolta può accadere, però, che per la concessione dei benefici, venga richiesta una convalida del riconoscimento di handicap al compimento del 18° anno.
In ogni caso, è difficile che per il riconoscimento di handicap grave di un minore, le stesse commissioni mediche non dispongano revisioni, e molto spesso la revisione viene proprio fissata al compimento del 18° anno.
Procedura
Dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello stato di handicap sono inoltrate all’INPS esclusivamente per via telematica per le disposizioni introdotte dall’art. 20 del decreto-legge n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009.
Per prima cosa è necessario rivolgersi ad un medico accreditato che dovrà compilare il certificato on line ed inoltrarlo direttamente all’inps per via telematica. Il cittadino deve farsi rilasciare copia del certificato che resta valido per 90 giorni.
Il sistema attribuirà alla pratica un codice da abbinare alla domanda di accertamento, che dovrà essere inviata, sempre per via telematica, da parte della persona interessata, se è in possesso di PIN per accedere alla procedura predisposta dal sito dell’inps, oppure tramite patronato, entro 90 giorni pena scadenza del certificato medico e conseguente annullamento di tutta la procedura.
Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l’agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato).
La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati, le Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati.
E’ inoltre importante sapere che:
La differenza tra un accertamento e l'altro è fondamentale:
Lo stato di handicap considera l'incidenza del danno nella vita di relazione della persona e la difficoltà d'inserimento nel contesto sociale. Esprime la condizione di svantaggio sociale conseguente a una menomazione o a una disabilità che limita o impedisce l’adempimento del ruolo che normalmente la persona svolge in relazione all’età, al sesso e ai fattori socioculturali.
L'invalidità civile prende in esame le minorazioni congenite ed acquisite di carattere fisico, psichico e sensoriale quantificandole in una misura percentuale che determinerà l’eventuale riconoscimento di provvidenze economiche e/o di altri benefici.
La situazione di gravità non è legata alla percentuale di invalidità ma al fatto che la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
E’ per questo motivo che, a volte, anche in presenza di una invalidità inferiore a quella totale, può essere riconosciuto l’handicap in situazione di gravità.
L’accertamento di handicap può essere richiesto anche in assenza del riconoscimento di invalidità.
Accertamento provvisorio
La normativa prevede la possibilità di richiedere un accertamento provvisorio di handicap grave per fruire delle agevolazioni lavorative in attesa che l’apposita commissione si pronunci.
Il decreto-legge n. 90/2014 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) ha introdotto importanti novità sull’accertamento provvisorio con modifiche al Decreto Legge n. 324/93 che prevedeva: “qualora la commissione medica di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato”. Prevedeva, inoltre che la commissione medica dovesse pronunciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il decreto-legge n. 90/2014 riduce da 90 a 45 giorni il tempo per richiedere la certificazione provvisoria dello specialista ed utilizzarla per usufruire delle agevolazioni lavorative e da 180 a 90 giorni il tempo in cui la commissione di accertamento deve pronunciarsi.
Inoltre autorizza le stesse Commissioni di accertamento a rilasciare, al termine della visita, il certificato provvisorio, su motivata richiesta, sempre finalizzata alla fruizione delle agevolazioni lavorative. La validità del certificato provvisorio viene estesa, oltre che alle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge n. 104/92, anche a quelle dell’art. 21 relative alla scelta e al trasferimento della sede di lavoro per i dipendenti pubblici, e ai congedi straordinari retribuiti di due anni previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001.
Si ricorda che l’accertamento provvisorio rilasciato dallo specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, come prevede la nuova normativa, è valido fino all’emissione dell’accertamento definitivo così come il certificato provvisorio rilasciato dalla stessa commissione.
Per le persone affette da patologie oncologiche e dalle gravi patologie comprese nell'allegato al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 la visita deve essere effettuata dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla data in cui l’interessato ha presentato la domanda (Legge n. 80/2006 – art 6 – comma 3/bis e Circolare Inps n. 131/2009). In questo caso appare ovvio, anche se non specificato dalla legge, che la certificazione provvisoria, potrà essere richiesta dopo 15 giorni dalla presentazione della domanda.
La circolare INPS n. 127/2016 ribadisce che l’accertamento provvisorio rimane efficace fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione.
Il lavoratore è però tenuto a rilasciare una dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite. Anche se non esplicitamente espresso, si ritiene che la restituzione riguardi i benefici eventualmente goduti dopo la definizione dell’iter, nel caso in cui l’handicap grave non sia riconosciuto. Ma su questo punto permane un elemento di ambiguità che si auspica sia chiarito al più presto.
Sulla certificazione provvisoria si rinvia alla specifica scheda di approfondimento.
Rivedibilità
Lo stato di handicap e di handicap grave può essere riconosciuto per un periodo limitato di tempo (per esempio sei mesi, un anno, due anni), alla scadenza del periodo prescritto, la persona deve sottoporsi ad una visita di revisione.
Ciò comportava gravi problemi per i lavoratori che usufruiscono delle agevolazioni lavorative come i permessi e i congedi che, alla scadenza della certificazione, subivano una sospensione.
Un ‘altra importante innovazione, non prevista dal Decreto-Legge n. 90/2014 ma introdotta direttamente nel testo della legge di conversione n. 114/2014, interviene su questo problema e prevede che, alla scadenza del verbale per revisione non siano interrotti tutti i benefici, le prestazioni, e le agevolazioni acquisite.
Riportiamo il testo del comma 6-bis – art. 25 “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Nello stesso articolo si chiarisce così che la competenza per la convocazione a visita di revisione è dell’INPS.
Quando la persona con handicap compie 18 anni
La legge non prevede l’obbligo di rivedibilità dell’handicap grave al momento della maggiore età. Pertanto non dovrebbero esserci nuovi controlli per quanto riguarda la condizione di handicap grave (legge 104/92 art 3 comma 3) già certificata prima della maggiore età. Talvolta può accadere, però, che per la concessione dei benefici, venga richiesta una convalida del riconoscimento di handicap al compimento del 18° anno.
In ogni caso, è difficile che per il riconoscimento di handicap grave di un minore, le stesse commissioni mediche non dispongano revisioni, e molto spesso la revisione viene proprio fissata al compimento del 18° anno.
Procedura
Dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere il riconoscimento dello stato di handicap sono inoltrate all’INPS esclusivamente per via telematica per le disposizioni introdotte dall’art. 20 del decreto-legge n. 78/2009 convertito dalla legge n. 102/2009.
Per prima cosa è necessario rivolgersi ad un medico accreditato che dovrà compilare il certificato on line ed inoltrarlo direttamente all’inps per via telematica. Il cittadino deve farsi rilasciare copia del certificato che resta valido per 90 giorni.
Il sistema attribuirà alla pratica un codice da abbinare alla domanda di accertamento, che dovrà essere inviata, sempre per via telematica, da parte della persona interessata, se è in possesso di PIN per accedere alla procedura predisposta dal sito dell’inps, oppure tramite patronato, entro 90 giorni pena scadenza del certificato medico e conseguente annullamento di tutta la procedura.
Contestualmente alla conferma di avvenuta ricezione, la procedura propone l’agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza (o del domicilio alternativo eventualmente indicato).
La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati, le Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati.
E’ inoltre importante sapere che:
- se la persona presenta gravi deficit che ne
limitano la mobilità o è intrasportabile può essere richiesta visita domiciliare
con procedura telematica;
- alla visita per l’accertamento dell’ handicap può
partecipare il medico di fiducia del richiedente;
- in caso di impedimento a presentarsi nel giorno
fissato per la visita di accertamento si può chiedere entro, sempre con
procedura telematica, una nuova data di visita. La persona assente alla
visita, verrà comunque nuovamente convocata. La mancata presentazione
anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una
rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa;
- in base alla normativa per la tutela della
privacy, la persona che si sottopone all’accertamento dovrà ricevere due
copie del verbale. In una di queste due copie sarà omessa la diagnosi (Decreto
legislativo n. 196/2003);
- la certificazione sarà spedita direttamente al
richiedente a cura dell’INPS;
- l’interessato, già riconosciuto persona
handicappata, può produrre la domanda per il riconoscimento della
condizione di handicap grave per aggravamento della malattia invalidante,
anche sulla base di nuove infermità sopravvenute, e per il peggioramento
delle condizioni familiari e socio-ambientali.
Ricorso
Avverso la valutazione dell’handicap non è contemplato il ricorso in via amministrativa (non sono stati previsti né organi, né termini). Il provvedimento è impugnabile in sede giurisdizionale. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del verbale di accertamento dell'handicap (art. 42 comma 3 legge n. 326/2003). Dal primo gennaio 2012 sono cambiate le modalità per opporsi ai verbali di invalidità, handicap, disabilità emessi da INPS. Il nuovo iter prevede l'accertamento tecnico preventivo, cioè la valutazione di un consulente nominato dal giudice. Solo dopo tale valutazione è possibile presentare il ricorso vero e proprio (art. 38 della legge n. 111/2011).
Nel caso in cui non venga rinnovata la certificazione di handicap grave, la persona con disabilità può decidere, in alternativa al ricorso, che prevede costi e lungaggini, di presentare una nuova domanda per aggravamento (dopo i sei mesi dalla notifica ufficiale del verbale previsti per la presentazione del ricorso).
Autocertificazione
Le persone riconosciute handicappate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi (art. 39 legge n. 448/98).
Si precisa che questa modalità è utilizzabile quando si è già in possesso della certificazione di handicap, indicando la data dell'accertamento e la Commissione che ha effettuato la visita.
Si rileva comunque che questa opportunità è scarsamente utilizzata per la concessione dei benefici lavorativi.
Normativa di riferimento
Avverso la valutazione dell’handicap non è contemplato il ricorso in via amministrativa (non sono stati previsti né organi, né termini). Il provvedimento è impugnabile in sede giurisdizionale. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del verbale di accertamento dell'handicap (art. 42 comma 3 legge n. 326/2003). Dal primo gennaio 2012 sono cambiate le modalità per opporsi ai verbali di invalidità, handicap, disabilità emessi da INPS. Il nuovo iter prevede l'accertamento tecnico preventivo, cioè la valutazione di un consulente nominato dal giudice. Solo dopo tale valutazione è possibile presentare il ricorso vero e proprio (art. 38 della legge n. 111/2011).
Nel caso in cui non venga rinnovata la certificazione di handicap grave, la persona con disabilità può decidere, in alternativa al ricorso, che prevede costi e lungaggini, di presentare una nuova domanda per aggravamento (dopo i sei mesi dalla notifica ufficiale del verbale previsti per la presentazione del ricorso).
Autocertificazione
Le persone riconosciute handicappate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92 attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi (art. 39 legge n. 448/98).
Si precisa che questa modalità è utilizzabile quando si è già in possesso della certificazione di handicap, indicando la data dell'accertamento e la Commissione che ha effettuato la visita.
Si rileva comunque che questa opportunità è scarsamente utilizzata per la concessione dei benefici lavorativi.
Normativa di riferimento
- Legge 5
febbraio 1992 , n. 104:“Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
- Decreto
Legge 27 agosto 1993, n. 324: “Proroga
dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle
unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle
unita sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine
all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo
compensativo all’Unione Italiana Ciechi” convertito con modificazioni
dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 423;
- Legge 23
dicembre 1998, n. 448:
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo";
- Legge 27
dicembre 2002, n. 289:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003)";
- Circolare
INPS 11 luglio 2003, n. 128:“Permessi
ai sensi della legge 104/92 – Disposizioni varie”;
- Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Legge 24
novembre 2003, n. 326:"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici;
- Legge 9
marzo 2006, n. 80:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento della pubblica amministrazione”;
- Decreto
Ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze, 2 agosto 2007: "Individuazione delle patologie rispetto
alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato
invalidante.";
- Legge 3
agosto 2009, n. 102:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali";
- Circolare
INPS 28 dicembre 2009, n. 131: “Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con
modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Nuovo processo
dell’Invalidità Civile. Aspetti organizzativi e prime istruzioni
operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti”;
- Messaggio
INPS 9 novembre 2010, n. 28110:
“Invalidità civile Procedura INVCIV2010. Rilascio nuove funzionalità”;
- Legge 15
luglio 2011, n. 111:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
- Decreto
Legge 24 giugno 2014, n. 90:
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l'efficienza degli uffici giudiziari convertito con modificazioni
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114”;
- Circolare
INPS 8 luglio 2016, n. 127:
“art. 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni nella legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014. Semplificazioni per
i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale
rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei
permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di
disabilità grave. Istruzioni operative.
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