lunedì 20 febbraio 2017

Categorie protette: cos’è la quota di riserva

Obbligo di assunzione per le categorie protette: cosa è la quota di riserva, come viene individuata la base di calcolo in base alla nuova normativa


Il Dlgs 185/2016, correttivo del Jobs Act, ha modificato le regole per l’assunzione delle categorie protette (di cui al comma 3-bis dell’articolo 4 della legge 68/1999) introducendo nuovi obblighi e sanzioni, in caso di inadempimento, per agevolare l’assunzione di lavoratori con capacità lavorativa pari o superiore al 60% da parte dei datori di lavoro, sia pubblici e sia privati, che impiegano oltre 15 unità.
L’articolo 3 della L. 68/99 definisce quota di riserva il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette che l’azienda è tenuta ad assumere e prevede in particolare le seguenti quote minime di riserva, che dipendono dalle dimensioni dell’azienda:
  • imprese oltre i 50 dipendenti: 7% dei lavoratori occupati;
  • imprese fra i 36 e i 50 dipendenti: 2 lavoratori disabili;
  • imprese fra 15 e 35 dipendenti: 1 lavoratore disabile (fino al 2016, l’obbligo solo in caso di nuove assunzioni, dal 2017 sempre sopra i 15 dipendenti).
    Computo della quota di riserva
    La quota di riserva, secondo i criteri stabiliti dall’art. 4 della L. 68/99, si calcola considerando i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’azienda. Il correttivo al Jobs Act ha modificato anche i criteri di computo della quota di riserva, prevedendo che vengano considerati nella quota di riserva anche i lavoratori già assunti con vincolo di subordinazione che abbiano una capacità lavorativa pari o superiore al 60% e non più, come nella formulazione precedente, con almeno il 60%.
    Anche i cittadini extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, riconosciuti disabili da uno degli enti italiani preposti al riconoscimento dell’invalidità, rientrano nel computo delle categorie protette secondo la Legge 68/99.
    Nel computo rientrano tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione (tranne quelli già assunti con collocamento obbligatorio), i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i contratti di inserimento, i lavoratori somministrati presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività all’estero, i lavoratori socialmente utili (LSU), i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, tenendo in considerazione anche gli assunti con contratto a tempo determinato fino a 9 mesi.
    Per completezza riportiamo di seguito l’Art. 4 della Legge 68/99 (Criteri di computo della quota di riserva):
    Requisiti per la pensione dal 2017
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    1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell’articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
    2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
    3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
    4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8.
    5. Le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
    6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell’inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l’assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l’assegno di incollocabilità previsto dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
    decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata

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